Sentenza n. 6646/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato inammissibili il ricorso per ottemperanza e i motivi aggiunti relativi all'iscrizione nella white list con annotazione di impresa sottoposta a controllo giudiziario
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria di interdittiva)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato il diniego prefettizio di iscrizione nella white list. Nelle more del giudizio aveva ottenuto dal Tribunale di prevenzione il controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis d.lgs. 159/2011 e, conseguentemente, era stata iscritta nella white list con l'annotazione di impresa sottoposta a controllo giudiziario. Il TAR aveva poi annullato il diniego prefettizio, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza, la società aveva chiesto alla Prefettura l'aggiornamento della posizione antimafia e il rilascio di una liberatoria piena. La Prefettura aveva invece affermato che il riesame sarebbe stato effettuato soltanto alla scadenza del controllo giudiziario. Nel giudizio di ottemperanza e con motivi aggiunti la società aveva dedotto l'elusione del giudicato, sostenendo che la mera iscrizione con annotazione del controllo giudiziario non fosse equivalente a una liberatoria, perché conservava uno stigma reputazionale e non assicurava la piena riespansione della capacità giuridica e della libertà di concorrenza. In appello ha censurato la declaratoria di carenza di interesse, sostenendo inoltre che la Prefettura fosse obbligata ad aggiornare la posizione ai sensi dell'art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011, senza che il controllo giudiziario impedisse o condizionasse tale attività. Ha contestato anche l'affermazione secondo cui una liberatoria prefettizia avrebbe invaso la competenza del giudice della prevenzione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR. Ha riconosciuto che l'annullamento giurisdizionale dell'interdittiva produce effetti caducatori, ripristinatori e conformativi: rimuove retroattivamente il diniego e gli effetti sfavorevoli connessi, imponendo la riespansione della piena capacità giuridica dell'impresa, pur lasciando salva la riedizione del potere prefettizio. L'iscrizione nella white list con l'annotazione di impresa sottoposta a controllo giudiziario consente all'impresa di operare con la Pubblica amministrazione, in virtù della sospensione degli effetti interdittivi prevista dall'art. 34-bis, comma 7, ma mantiene uno stigma reputazionale potenzialmente pregiudizievole nei rapporti commerciali, finanziari e creditizi. Perciò sussiste un interesse concreto e attuale alla restituzione alla piena e libera concorrenza, senza tale annotazione. Il controllo giudiziario e il giudizio amministrativo restano autonomi e l'annullamento dell'interdittiva non determina automaticamente la revoca del controllo, che rimane nella competenza del giudice della prevenzione. Tuttavia, la Prefettura, a fronte dell'istanza documentata dell'impresa, è tenuta ad aggiornare la posizione antimafia ai sensi del combinato disposto degli artt. 86, comma 2, e 91, comma 5, d.lgs. 159/2011, oltre che in esecuzione del giudicato e dell'art. 112, comma 1, c.p.a. Non sussiste, però, un diritto automatico alla liberatoria piena: la Prefettura deve rieditare il potere sulla base di un'istruttoria aggiornata, valutando anche gli elementi sopravvenuti, senza riproporre gli elementi già giudicati carenti né quelli già emersi e non esplicitati nel primo procedimento, in applicazione del principio del one shot temperato. È stato dichiarato l'obbligo della Prefettura di rideterminarsi sull'istanza entro 60 giorni, espungendo nel frattempo ogni annotazione pregiudizievole o contrastante con il giudicato annullatorio, fatto salvo il potere discrezionale di valutare gli elementi sopravvenuti. Le spese dei due gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Il provvedimento che dispone il controllo giudiziario determina, tra l’altro, la sospensione degli effetti di incapacità a contrattare con la P.A. derivanti dall’informazione antimafia a carattere interdittivo.
Il controllo giudiziario volontario e il giudizio amministrativo sull'interdittiva sono autonomi; la sospensione degli effetti interdittivi consente la continuità operativa dell'impresa, ma non elimina necessariamente lo stigma reputazionale derivante dall'annotazione del controllo giudiziario.
art. 1, commi 52 e 52-bis, l. 190/2012
L’iscrizione nella white list tiene luogo della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.
L'iscrizione nella white list ha funzione equivalente alla documentazione antimafia liberatoria nei rapporti con la Pubblica amministrazione.
art. 86, comma 2, d.lgs. 159/2011
L’informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell’acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni relative all’assetto societario o gestionale dell’impresa.
La validità temporale dell'informazione antimafia e il decorso del tempo impongono la verifica dell'attualità delle circostanze rilevanti.
art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011
Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
La richiesta documentata dell'interessato attiva un obbligo prefettizio di aggiornamento della posizione antimafia; l'aggiornamento può anche avere esito liberatorio, ma non è automaticamente predeterminato.
I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle parti.
L'Amministrazione deve dare esecuzione agli effetti conformativi del giudicato annullatorio, inclusa la riedizione del potere quando questa sia stata fatta salva dalla sentenza.
La norma ... obbliga l’Amministrazione procedente a esplicitare sin dall’adozione del primo provvedimento sfavorevole tutti gli elementi ostativi emergenti dall’istruttoria compiuta.
Nel riesercizio del potere dopo l'annullamento, un nuovo diniego può fondarsi soltanto su elementi nuovi, sopravvenuti o non emersi nella precedente istruttoria; non possono essere reiterati elementi già valutati e giudicati carenti né elementi già noti ma non esplicitati.
L’obbligo ... di procedere all’aggiornamento ... se inadempiuto, rende operante l’azione avverso il silenzio.
L'inerzia prefettizia sull'istanza di aggiornamento della documentazione antimafia può essere contestata mediante l'azione avverso il silenzio.
Massime di principio
- L'annullamento giurisdizionale di un'interdittiva antimafia rimuove retroattivamente il provvedimento e i suoi effetti sfavorevoli, ripristinando la piena capacità giuridica dell'impresa nei rapporti con la Pubblica amministrazione, ma lascia salva la riedizione del potere prefettizio quando la sentenza non abbia accertato in via definitiva l'inesistenza di ogni rischio infiltrativo.
- L'impresa la cui interdittiva antimafia sia stata annullata conserva un interesse concreto e attuale a ottenere l'espunzione dell'annotazione di sottoposizione al controllo giudiziario dalla white list, poiché tale annotazione, pur consentendo la continuità operativa grazie alla sospensione degli effetti interdittivi, può produrre uno stigma reputazionale pregiudizievole nei rapporti commerciali, finanziari e creditizi.
- Il controllo giudiziario volontario e il giudizio amministrativo sull'interdittiva antimafia sono procedimenti autonomi, privi di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza reciproca; l'annullamento dell'interdittiva non determina automaticamente il travolgimento o la revoca del controllo giudiziario, che resta nella competenza del giudice della prevenzione.
- A fronte di una richiesta documentata dell'impresa, la Prefettura è tenuta ad aggiornare la posizione antimafia ai sensi dell'art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011, anche quando l'aggiornamento costituisca esecuzione degli effetti conformativi di un giudicato annullatorio; tale obbligo non comporta, tuttavia, il diritto automatico dell'impresa al rilascio della liberatoria piena.
- Nel riesercizio del potere dopo l'annullamento di un diniego antimafia, l'Amministrazione deve svolgere una nuova valutazione su un'istruttoria aggiornata e non può fondare un eventuale nuovo diniego sugli elementi già valutati e giudicati insufficienti né su elementi già emersi nel procedimento precedente ma allora non esplicitati, salva la considerazione di elementi nuovi o sopravvenuti.
- L'omesso aggiornamento della documentazione antimafia richiesto dall'interessato può integrare inerzia amministrativa azionabile con il rito avverso il silenzio.
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