Cassazione Civile, Ordinanza n. 29389/2024 del 14/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame dei termini di decadenza e prescrizione, senza considerare l'audizione come atto interruttivo. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una banca e un coobbligato avevano proposto opposizione avverso un decreto sanzionatorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emesso per la violazione degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette previsti dalla normativa antiriciclaggio. In primo grado l'opposizione era stata rigettata; in appello la decisione era stata riformata solo sulla misura della sanzione, ridotta. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 28 l. n. 689/1981 e 2943 c.c., sostenendo che la prescrizione quinquennale della pretesa sanzionatoria non potesse essere interrotta dalla sola audizione del trasgressore; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria in punto di decadenza, perché la Corte territoriale avrebbe confuso la data del processo verbale di accertamento con quella del decreto sanzionatorio; 3) violazione dell'art. 14 l. n. 689/1981 per tardività della notifica del processo verbale di accertamento da parte dell'UIF. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che la convocazione e l'audizione del trasgressore, richieste nell'ambito del procedimento ex art. 18 l. n. 689/1981, non hanno natura di atti idonei a interrompere la prescrizione, poiché sono neutrali rispetto alla pretesa sanzionatoria e servono solo a garantire il contraddittorio prima della valutazione definitiva dell'amministrazione. Restano assorbiti gli altri motivi.
Norme richiamate
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14
Il termine per la contestazione/notifica della violazione va valutato secondo il momento dell'accertamento, ma la sentenza viene cassata perché occorre riesaminare la decadenza senza attribuire rilievo interruttivo all'audizione.
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18
L'audizione del trasgressore, richiesta nell'ambito del procedimento sanzionatorio, serve a garantire il contraddittorio prima della valutazione definitiva dell'amministrazione e non costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione.
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28
Ai fini della prescrizione della pretesa sanzionatoria hanno efficacia interruttiva solo gli atti procedimentali che manifestano in modo tipico la volontà dell'amministrazione di far valere il diritto alla riscossione della sanzione; la mera convocazione o audizione non basta.
La costituzione in mora del debitore richiede un atto che esprima in modo tipico la pretesa creditoria; l'audizione del trasgressore non integra tale presupposto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per motivazione apparente viene prospettata dai ricorrenti, ma resta assorbita per l'accoglimento del primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale utilizzata per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
art. 10 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato per affermare che il contraddittorio va garantito anche nel procedimento amministrativo, ma ciò non trasforma l'audizione in atto interruttivo della prescrizione.
d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 41
Norma sostanziale relativa agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, la cui violazione aveva dato origine alla sanzione.
d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 58
Richiamato in relazione alla determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria e alla sua riduzione in considerazione del grado di collaborazione dell'intermediario.
L. 5 luglio 1991, n. 197, art. 3
Norma richiamata come fonte degli obblighi di segnalazione violati.
Massime di principio
- In tema di sanzioni amministrative, solo gli atti procedimentali che, per contenuto e forma, esprimono in modo tipico la volontà dell'amministrazione di far valere la pretesa punitiva sono idonei a interrompere la prescrizione; non bastano atti meramente endoprocedimentali o neutrali.
- La convocazione e l'audizione del trasgressore, quando siano finalizzate esclusivamente a consentire il diritto di difesa prima della decisione finale, non hanno efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 28 l. n. 689/1981 e non costituiscono messa in mora ex art. 2943 c.c.
- Quando un motivo di ricorso è accolto per una questione logicamente preliminare, le censure ulteriori su motivazione o decadenza possono restare assorbite e il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia tenendo conto del principio di diritto affermato.
- Nel procedimento sanzionatorio antiriciclaggio, la valutazione dell'obbligo di segnalazione si fonda sugli indici oggettivi di anomalia dell'operazione e non richiede la prova dell'origine illecita delle somme; tuttavia, nel caso deciso, tale profilo resta sullo sfondo per effetto dell'accoglimento del motivo sulla prescrizione.
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