Cassazione Civile, Ordinanza n. 38574/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento ex lege n. 89/2001 per equa riparazione per irragionevole durata di un precedente giudizio Pinto. In primo grado monitorio il consigliere designato liquidava in favore del ricorrente l’indennizzo e le spese della fase monitoria, con compensi al difensore anticipatario pari a euro 250,00 oltre accessori. Il ricorrente proponeva opposizione sostenendo che la liquidazione dei compensi della fase monitoria fosse stata effettuata in violazione dei parametri tariffari, perché la fase davanti al consigliere designato avrebbe dovuto essere considerata contenziosa e quindi ricondotta alla tabella n. 12 del d.m. n. 55/2014, anziché alla tabella relativa ai procedimenti monitori. La corte d’appello rigettava l’opposizione. In cassazione il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., degli artt. 57 e 58 r.d.l. n. 1578/1933, dell’art. 24 l. n. 794/1942, dell’art. 3, comma 2, d.l. n. 223/2006 e dell’art. 4 d.m. n. 55/2014, censurando la qualificazione della fase monitoria del procedimento Pinto e la conseguente applicazione della tabella tariffaria errata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la decisione della corte d’appello era conforme alla giurisprudenza di legittimità. Ha infatti ribadito che alla fase monitoria innanzi al consigliere designato nel procedimento ex lege n. 89/2001 si applica la tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014, relativa ai procedimenti monitori. Ha inoltre rilevato che, per lo scaglione fino a euro 5.200,00, la somma liquidata di euro 250,00 non era inferiore al minimo tariffario di euro 225,00. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero della giustizia. La Corte ha anche escluso l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando l’art. 10 del medesimo d.P.R. sull’assenza di contributo unificato per il giudizio ex lege n. 89/2001.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato dal ricorrente come parametro del motivo per violazione di legge.
Il motivo è dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Invocato dal ricorrente per contestare la liquidazione del compenso professionale secondo i parametri applicabili.
artt. 57 e 58 r.d.l. n. 1578/1933
Richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sulla liquidazione dei compensi.
Richiamato dal ricorrente in tema di compensi professionali e liquidazione giudiziale.
art. 3, comma 2, d.l. n. 223/2006
Richiamato dal ricorrente nel quadro dei parametri di liquidazione delle prestazioni professionali.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’applicazione della tabella tariffaria diversa da quella ritenuta dal giudice di merito.
La Corte afferma che si applica alla fase monitoria davanti al consigliere designato nel procedimento Pinto, per l’analogia con il procedimento monitorio e per l’assenza iniziale di contraddittorio.
La Corte esclude la sua applicazione alla fase monitoria del procedimento ex lege n. 89/2001.
Esclude il contributo unificato per il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ne esclude l’applicabilità al caso, in ragione dell’esenzione dal contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione ex lege n. 89/2001, la fase davanti al consigliere designato ha natura monitoria ai fini della liquidazione delle spese e va ricondotta alla tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014, non alla tabella prevista per il contenzioso ordinario.
- Ai fini dell’applicazione della disciplina dei compensi, rilevano l’assenza iniziale di contraddittorio e la struttura per decreto della prima fase, che accomunano il procedimento Pinto al procedimento monitorio ordinario.
- In cassazione è censurabile la liquidazione delle spese solo nei limiti della violazione del criterio della soccombenza o del mancato rispetto dei parametri/tariffe; il ricorrente deve indicare specificamente le singole voci contestate, altrimenti la doglianza non è scrutinabile.
- Se la liquidazione rientra nei minimi tariffari applicabili, la censura sulla violazione dei parametri professionali è infondata.
- Il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 è esente da contributo unificato, con conseguente inapplicabilità dell’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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