Cassazione Civile, Ordinanza n. 16073/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore subordinato volta a ottenere il riconoscimento della superiore qualifica del V livello del CCNL di settore, quale "Specialista di attività tecniche integrate", assumendo di avere svolto sin dal maggio 2007 mansioni superiori, con conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano accolto la domanda. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 2935 e 2948 c.c.: secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che la novella dell'art. 18 l. n. 300/1970 introdotta dalla l. n. 92/2012 avesse reso non determinabile ex ante il regime di tutela applicabile in azienda, facendo venire meno la stabilità del rapporto di lavoro e posticipando così la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi alla cessazione del rapporto, invece che al loro maturare in costanza di rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato i propri precedenti più recenti sul tema, ribadendo che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come ridisegnato dalla l. n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, non è assistito da un regime di stabilità per la mancanza di una predeterminazione certa delle fattispecie risolutive e di una tutela adeguata; pertanto, per i diritti non già prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, la prescrizione dei crediti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. La Corte ha inoltre sottolineato la necessità di continuità rispetto al precedente nomofilattico e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, disponendo altresì il pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel lavoro subordinato privo di regime di stabilità, ciò avviene alla cessazione del rapporto per i crediti non già prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012.
Il termine quinquennale di prescrizione dei crediti retributivi opera, per i rapporti privi di stabilità, a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro.
art. 18 della legge n. 300 del 1970
La modifica introdotta dalla l. n. 92/2012 è considerata rilevante per escludere, nel nuovo quadro normativo, la stabilità del rapporto di lavoro ai fini della decorrenza della prescrizione.
La riforma del regime dei licenziamenti ha inciso sulla stabilità del rapporto di lavoro, rendendo non predeterminabile ex ante il regime di tutela applicabile.
Concorre, insieme alla l. n. 92/2012, a delineare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato privo dei presupposti di stabilità necessari per far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto.
Richiamato per affermare la vocazione di stabilità del precedente nomofilattico della Corte di cassazione.
Richiamato insieme all'art. 374 c.p.c. per valorizzare l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale e la tenuta dei precedenti.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai fini della decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi, la stabilità del rapporto va valutata alla luce del regime legale di tutela contro il licenziamento; se tale regime non consente una predeterminazione certa e adeguata delle conseguenze del recesso, la prescrizione non decorre in costanza di rapporto ma dalla cessazione dello stesso, per i crediti non già prescritti al momento della riforma.
- L'interpretazione del quadro normativo in materia di tutela contro il licenziamento, una volta consolidata da arresti nomofilattici della Corte di cassazione, deve essere seguita in assenza di gravi ragioni di mutamento, in funzione di uniformità, prevedibilità e certezza del diritto.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è decisivo accertare se il creditore sia concretamente posto in grado di esercitare il diritto senza il condizionamento di un regime di soggezione tale da rendere non esigibile l'azione durante il rapporto.
- Le modifiche legislative al regime dei licenziamenti possono incidere sulla qualificazione del rapporto come 'stabile' o 'non stabile' ai fini della prescrizione dei crediti di lavoro, con effetti temporali distinti per i diritti già prescritti e per quelli ancora pendenti.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, la parte soccombente è tenuta alle spese di legittimità e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
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