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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10030/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un laboratorio di analisi cliniche, operante in regime di accreditamento, aveva chiesto al tribunale la condanna dell'azienda sanitaria al pagamento del saldo residuo per prestazioni sanitarie eseguite nell'anno 2000. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la condanna, ritenendo che il tetto di spesa fosse stato illegittimamente determinato dal direttore generale dell'azienda sanitaria, il quale si sarebbe surrogato all'assessorato regionale. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione della disciplina statale e regionale sul tetto di spesa sanitaria e sui limiti di budget, sostenendo che non potessero essere riconosciute somme oltre il budget fissato; 2) nullità della sentenza d'appello per difetto di motivazione; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la raccomandata del 27 gennaio 2000 con cui sarebbe stato comunicato il budget, oltre alla documentazione da cui risulterebbero la conoscenza dei limiti di spesa e l'accettazione delle condizioni contrattuali da parte del laboratorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nella disciplina sanitaria richiamata, occorre distinguere tra fissazione autoritativa del tetto di spesa regionale e contrattazione con le strutture accreditate; il budget fissato con decreto assessoriale e poi richiamato/prorogato per l'anno 2000 impediva il riconoscimento di prestazioni eccedenti. La sentenza d'appello è stata ritenuta contraddittoria perché aveva riconosciuto la legittimità del provvedimento aziendale di proroga del budget 1999 per il 2000 ma poi non ne aveva tratto le conseguenze sul piano dell'integrale esclusione del pagamento oltre il limite. Gli altri due motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 8, L. 27 dicembre 1997, n. 449

    "Le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria (...) individuano preventivamente (...) i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario"

    la norma attribuisce alla Regione il potere di fissare preventivamente e autoritativamente i tetti massimi di spesa sanitaria, che prescindono dalla contrattazione con le strutture accreditate.

  • art. 8-bis d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    richiamato dalla ricorrente come parte del quadro normativo che disciplina l'accreditamento e i rapporti con le strutture sanitarie.

  • art. 8-quinquies d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    "la regione e le unità sanitarie locali (...) stipulano contratti con (...) i professionisti accreditati (...) che indicano (...) il volume massimo di prestazioni (...) il corrispettivo preventivato"

    i contratti con le strutture accreditate devono indicare il volume massimo delle prestazioni e il corrispettivo, entro i limiti fissati dalla programmazione e dagli indirizzi regionali.

  • art. 83 L. 23 dicembre 2000, n. 388

    richiamato come norma del sistema finanziario-sanitario posto a base del ricorso.

  • art. 28, comma 6, L.R. Sicilia 26 marzo 2002, n. 2

    "i direttori generali delle aziende sanitarie locali negoziano preventivamente (...) l'ammontare delle prestazioni erogabili (...) nei limiti dei budget predeterminati dalla Regione"

    il direttore generale può negoziare con le strutture, ma solo entro il budget già predeterminato dalla Regione.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta nullità per carenza di motivazione della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per dedurre la nullità della sentenza d'appello.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo.

Massime di principio

  • In materia di prestazioni sanitarie rese da strutture accreditate, il riconoscimento del corrispettivo è subordinato al rispetto del budget massimo annuale fissato dalla Regione o dagli atti assessoriali competenti; non è consentito liquidare somme oltre tale limite sulla base di autonome determinazioni della azienda sanitaria.
  • Il procedimento di fissazione del tetto di spesa sanitaria va tenuto distinto dalla contrattazione con le strutture: il primo ha natura autoritativa e discrezionale della pubblica amministrazione, il secondo opera entro i limiti già prefissati dalla programmazione regionale.
  • Quando la disciplina regionale preveda limiti di spesa e manchino o siano incompleti gli atti attuativi per l'anno di riferimento, è possibile fare riferimento agli atti precedenti se questi integrano strutturalmente il sistema e risultano richiamati o prorogati dagli organi competenti.
  • Se il giudice di merito riconosce la legittimità di un provvedimento che proroga o recepisce un budget preesistente, non può poi omettere di trarne la conseguenza decisiva sul piano dell'esclusione del pagamento per le prestazioni eccedenti quel tetto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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