Cassazione Civile, Ordinanza n. 27522/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2008, contestando la mancata dichiarazione di una plusvalenza derivante dalla cessione infraquinquennale di un terreno. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, il vizio di sottoscrizione per asserita invalidità della delega del funzionario firmatario. La CTP aveva rigettato il ricorso; in appello la CTR aveva invece annullato l'avviso ritenendo nullo l'atto per mancanza di indicazione nominativa del delegato. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, oltre a vizi di motivazione e censure sulle spese, sostenendo che per la delega di firma non è necessaria l'indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente la qualifica, e che il contribuente non aveva contestato l'appartenenza del sottoscrittore ai ruoli dell'Amministrazione né la sua qualifica.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nei limiti della censura relativa alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento. Ha cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio secondo cui la delega di firma dell'avviso di accertamento non richiede l'indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica. Restano assorbite le ulteriori censure, compresa quella sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza/processo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Viene invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte non approfondisce tale profilo perché assorbito dall'accoglimento sul vizio di sottoscrizione.
art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione della decisione di appello in materia di sottoscrizione dell'avviso di accertamento.
art. 42, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla prova nel processo tributario.
art. 24, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato dalla ricorrente sempre in tema di prova nel processo tributario.
art. 42, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973
La Corte ribadisce che l'avviso di accertamento è nullo se privo della sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; tuttavia la delega di firma non richiede indicazione nominativa del delegato.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla regolazione delle spese di lite.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
Richiamato dalla ricorrente sulla disponibilità delle prove e sul loro esame.
Richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente con riguardo al diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente con riguardo al giusto processo e alla motivazione.
art. 23 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al dovere di contribuzione alle spese pubbliche.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla capacità contributiva e al dovere di concorrere alle spese pubbliche.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
È menzionato per escluderne l'applicazione alla delega di firma dell'avviso di accertamento, trattandosi di delega di firma e non di funzioni.
Massime di principio
- La delega conferita dal dirigente per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento ha natura di delega di firma e non di delega di funzioni: l'atto resta imputabile all'organo delegante e costituisce un mero decentramento interno privo di rilevanza esterna.
- Per la validità della delega di firma dell'avviso di accertamento non è necessario che il provvedimento riporti il nominativo del delegato; è sufficiente l'indicazione della qualifica del soggetto autorizzato, purché sia successivamente verificabile la corrispondenza tra firmatario e delegato.
- In caso di contestazione della sottoscrizione dell'avviso di accertamento, l'Amministrazione deve dimostrare la sussistenza della delega, ma tale prova può essere fornita anche nel corso del giudizio e non necessariamente con l'atto notificato al contribuente.
- La nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione ricorre solo quando manchi la firma del capo dell'ufficio o di un impiegato della carriera direttiva validamente delegato, non quando vi sia una firma apposta da soggetto appartenente all'Amministrazione e qualificato, in presenza di delega interna idonea.
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