Sentenza del 20/07/2021 n. 20645 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Con cinque avvisi di accertamento l'Agenzia contestava l'omessa dichiarazione di maggiori corrispettivi derivanti dalla cessione di un impianto di radiodiffusione televisiva del 13 giugno 2006, riprendendo a tassazione per ciascun anno 2006-2010 la quota annuale della plusvalenza determinata ai sensi dell'art. 86, comma 4 TUIR. L'Ufficio si basava anche su indagini che attestavano un pagamento 'in nero' tramite bonifico estero su conti svizzeri a richiesta dell'allora legale rappresentante. La società impugnò gli atti in primo e secondo grado, senza successo, e chiamò in causa varie circostanze fattuali e documentali (assenza del movimento sul conto svizzero, assenza di concessione per la frequenza 49 UHF per Udine, assegnazione del canale ad altro operatore, valutazioni tecniche e notarili sul bene, ecc.). In cassazione la ricorrente deduceva vizi di diritto e omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per più ordini di ragioni: i motivi costituivano, in gran parte, una riesamina del merito e della valutazione delle prove presuntive riservata ai giudici di merito; altre censure erano prive della specificità richiesta (art. 366 c.p.c.) e i motivi di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 erano inammissibili alla luce della disciplina della 'doppia conforme' (art. 348 c.p.c. e 348-ter c.p.c.). E' stata altresì rigettata l'istanza di rinvio per difetto dei presupposti processuali. Ricorrente condannata alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate per complessivi Euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito e ad eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Disciplina la determinazione della plusvalenza derivante dalla cessione di azienda o di complessi di beni, con possibilità di tassazione ripartita; l'Ufficio ha applicato questa disposizione per ripartire la plusvalenza sui periodi 2006-2010.
Consente all'Ufficio di basare l'accertamento su elementi informativi e dichiarazioni; la CTR ha ritenuto che gli elementi raccolti fossero idonei a fondare l'accertamento.
Norme sul valore probatorio delle dichiarazioni dei testi e dei terzi; la sentenza di merito ha valutato la dichiarazione del terzo insieme ad altri elementi come presunzione grave, precisa e concordante.
Regole di interpretazione del contratto; la ricorrente contestava l'interpretazione che includeva nel contratto la cessione del bacino d'utenza di Udine, ma la valutazione contrattuale è stata considerata questione di merito.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dalla ricorrente; la Corte ha rilevato l'inammissibilità per difetto di specificità (n.3) e per impossibilità di riesaminare i fatti di merito senza rispettare i requisiti previsti (n.5).
Principio di specificità dei motivi di cassazione; la Corte richiede il raffronto con la propria giurisprudenza e argomentazioni per mutare orientamento, altrimenti il motivo è inammissibile.
Limiti al ricorso per cassazione dopo la 'doppia conforme': impedisce l'uso di motivi di fatto non adeguatamente specificati, rendendo inammissibili contestazioni che siano semplice revisione degli accertamenti di merito.
art. 348-ter c.p.c., comma 5
Istituto della 'doppia conforme' che richiede al ricorrente di dimostrare la divergenza dei fatti ritenuti nei due gradi di giudizio per poter proporre motivi ex art. 360, n.5; la mancata dimostrazione ha reso i motivi inammissibili.
Regole sulla comunicazione dell'udienza pubblica in materia telematica e notifiche; la Corte ha ritenuto legittima la fissazione dell'udienza nonostante il mutamento del difensore, negando il rinvio per mancata nuova comunicazione.
Prevede il versamento del contributo unificato in favore dell'Erario in determinate ipotesi; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo se dovuto.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per la riesamina delle valutazioni di merito e delle prove presuntive: gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito sono sindacabili in cassazione solo per vizi di motivazione o per violazioni di diritto specificamente indicate.
- I motivi di cassazione devono essere formulati con la massima specificità e confrontati con la giurisprudenza della Corte; le censure generiche o meramente critiche della valutazione probatoria sono inammissibili.
- In presenza della 'doppia conforme' (due sentenze di merito concordi), i motivi che denunciano omissione di fatti decisivi (art. 360 n.5) sono inammissibili se il ricorrente non dimostra la discrepanza fattuale tra i due gradi e non indica con precisione le ragioni di tale discrepanza.
- Le dichiarazioni rese da terzi e le presunzioni sono valutate complessivamente dal giudice di merito: per contestarne la valutazione in cassazione occorre dimostrare un errore di diritto nella loro utilizzazione, non semplicemente prospettare elementi alternativi.
- Le comunicazioni di udienza inviate al difensore precedentemente incaricato sono efficaci; la richiesta di rinvio per cambi di difensore può essere respinta se non sussistono i presupposti di legge e la parte ha ricevuto regolare notifica.
- Negli accertamenti tributari basati su documenti bancari o indagini, chi impugna deve indicare con precisione gli elementi probatori capaci di confutare la ricostruzione dell'Ufficio o dimostrare violazioni procedurali o di diritto sostanziale, altrimenti le decisioni dell'Amministrazione e dei giudici di merito vengono confermate.
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