Sentenza del 20/07/2021 n. 359 - Comm. Trib. Prov. Modena
Accertamento societario - società di capitali a ristretta base azionaria - presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci - definizione agevolata delle controversie tributarie - ritenute alla fonte sugli utili distribuiti ai soci non qualificati - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
accertamento delle imposte sui redditi per utili extracontabili ritenuti distribuiti ai soci in una società di capitali a ristretta base azionaria e contestazione delle omesse ritenute alla fonte sugli utili distribuiti ai soci non qualificati; i rilievi del processo verbale di constatazione erano stati definiti ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 119/2018
La decisione
il giudice ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento che ha imputato e tassato gli utili occulti e ha recuperato le ritenute alla fonte ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n. 600/1973. Pur non essendo prevista una presunzione legale come per le società di persone, è considerata logicamente fondata la presunzione, basata sulla complicità delle compagini ristrette, che gli utili extracontabili siano stati di fatto distribuiti ai soci; inoltre i rilievi del processo verbale, essendo divenuti incontestabili per definizione ai sensi della Pace fiscale, hanno formato valida base per il successivo avviso di accertamento
Norme richiamate
D.L. n. 119/2018 (art. 1) - "Pace fiscale"
la definizione prevista dalla norma ha reso incontestabili i rilievi contenuti nel processo verbale di constatazione; ciò ha impedito alla contribuente di rimettere in discussione quei rilievi nella successiva fase contenziosa
d.P.R. n. 600/1973 (art. 27)
art. 27 d.P.R. n. 600/1973
consente il recupero delle ritenute alla fonte non operate sui redditi di capitale (quali gli utili distribuiti ai soci non qualificati); la norma è stata applicata per esigere le ritenute sulle utilita' ritenute distribuite
principio giurisprudenziale sulla presunzione di distribuzione degli utili nelle compagini ristrette
sebbene non esista una presunzione legale per le società di capitali come per le società di persone, la giurisprudenza accetta una presunzione logica/indiziaria che nei gruppi societari a base azionaria ristretta utili extracontabili siano stati di fatto distribuiti ai soci, soprattutto in presenza di collegamenti e complicità tra soci
Massime di principio
- In società di capitali con base azionaria ristretta l'amministrazione finanziaria può legittimamente inferire la distribuzione di utili extracontabili ai soci sulla base di elementi indiziari, anche se non esiste una presunzione legale automatica come per le società di persone
- Se i rilievi risultano definiti con le procedure di cui all'art. 1 del D.L. n. 119/2018, essi diventano incontestabili e possono costituire valida base per successivi avvisi di accertamento
- Le ritenute alla fonte dovute sugli utili distribuiti ai soci non qualificati possono essere recuperate dall'Amministrazione sulla base di una ricostruzione indiziaria della distribuzione; le società devono quindi documentare adeguatamente la mancata distribuzione o l'effettiva imputazione a riserve
- Per difendersi, il contribuente deve puntare su elementi probatori concreti (bilanci, delibere assembleari, flussi finanziari, contraddittori) che dimostrino la natura non distribuita degli utili o l'assenza di collegamento/concussione tra i soci
- In fase amministrativa conviene valutare la definizione (pace fiscale) con attenzione: può rendere definitivi rilievi che poi saranno difficili da contestare in giudizio
- Verificare sempre l'adempimento degli obblighi di ritenuta sui dividendi erogati a soci non qualificati per evitare recuperi e sanzioni; in caso di contestazione, impugnare la ricostruzione fattuale più che il principio astratto
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