Sentenza del 20/07/2021 n. 3652 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Imu Ici - Immobile in comodato al figlio - Esenzione - Compete - Previa comunicazione al Comune - Mancanza o tardiva - Non osta al riconoscimento dell'esenzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per omesso pagamento IMU/ICI anno 2011 relativo a un immobile concesso in comodato d'uso gratuito al figlio. Il Comune aveva negato l'esenzione prevista per l'abitazione principale equiparata al comodato perché la contribuente non avrebbe presentato nei termini la comunicazione/dichiarazione prevista dal regolamento comunale.
La decisione
L'appello è stato accolto. Il giudice d'appello ha rilevato che il requisito sostanziale per l'esenzione (comodato gratuito al figlio con effettiva residenza del beneficiario dal 2010 e contratto regolarmente registrato) sussisteva e poteva essere accertato dal Comune mediante semplice istruttoria (certificato anagrafico storico e registrazione del contratto). La tardiva presentazione della comunicazione al Comune non è rilevante perché l'adempimento non è imposto dalla norma statale e il regolamento comunale non può aggiungere condizioni sostanziali non previste dalla legge. Le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
decreto-legge n. 93/2008
La norma rimanda ai regolamenti comunali l'individuazione degli immobili da equiparare all'abitazione principale ma non consente l'introduzione di ulteriori condizioni o limitazioni che impediscano l'esenzione. Una comunicazione preventiva al Comune non può essere posta come condizione ostativa se i requisiti sostanziali sono accertabili.
regolamento comunale (materia IMU/ICI)
Il regolamento richiedeva una comunicazione per il comodato ma non fissava termini perentori e non può imporre condizioni sostanziali che contrastino con la disciplina statale; la sua prescrizione è meramente amministrativa e non baratterà il diritto all'agevolazione quando i presupposti di fatto esistono e sono verificabili.
Massime di principio
- La mancata o tardiva comunicazione al Comune relativa al comodato non elimina automaticamente il diritto all'esenzione se i requisiti sostanziali (comodato gratuito, effettiva residenza del beneficiario, contratto registrato) sussistono e sono accertabili.
- I regolamenti comunali non possono introdurre condizioni sostanziali non previste dalla legge per godere di agevolazioni tributarie: eventuali formalità amministrative hanno valore probatorio/organizzativo, non sostitutivo del presupposto di diritto.
- Il Comune è tenuto a svolgere una minima istruttoria con gli strumenti disponibili (certificato anagrafico storico, registrazione contrattuale) prima di emettere un avviso di accertamento che neghi un'esenzione basata su fatti oggettivi.
- Il contribuente dovrebbe comunque presentare tempestivamente la documentazione (dichiarazioni, contratto registrato) per evitare contenziosi; tuttavia, la presenza di prove sostanziali può obbligare l'ente a rettificare/annullare l'atto anche in autotutela.
- In giudizio il comportamento omissivo del contribuente può influire sulla liquidazione delle spese (compensazione), quindi è opportuno adempiere prontamente alle formalità amministrative anche quando il diritto sostanziale sussiste.
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