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Sentenza

Sentenza del 20/07/2021 n. 3627 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef - Artt. 26 e 37 del d.P.R. n. 917/1986 - Concorso dei canoni non percepiti per morosità del conduttore alla formazione del reddito degli immobili locati per uso non abitativo - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso verteva sulla tassazione dei canoni di locazione non percepiti per morosità del conduttore relativamente a immobili locati per uso non abitativo. Si discuteva se tali somme debbano concorrere alla formazione del reddito imponibile del locatore mentre il contratto è ancora in vita o solo dopo la sua risoluzione/validazione dello sfratto. La decisione applica il combinato disposto degli artt. 26 e 37 del d.P.R. n. 917/1986 e rileva la deroga prevista per i contratti ad uso abitativo dalla l. n. 431/1998, art. 8.

La decisione

La giurisprudenza ha stabilito che, ratione temporis vigente, per i contratti di locazione non abitativa il reddito è individuato in relazione al reddito locativo finché il contratto è in vita; conseguentemente i canoni non percepiti per morosità costituiscono reddito tassabile fino alla risoluzione del contratto o a un provvedimento di convalida dello sfratto. Il ricorso del contribuente è quindi respinto (conferma della posizione dell'Amministrazione). La sentenza richiama precedenti della Cassazione (es. Cass. 27444/2020, 20661/2020, 12332/2019, 348/2019, 651/2012, 19240/2016).

Norme richiamate

  • d.P.R. 917/1986, art. 26

    Unitamente all'art. 37, stabilisce il criterio secondo cui il reddito derivante da immobili locati è determinato in relazione al reddito locativo finché il contratto esiste, facendo confluire anche i canoni non percepiti nella formazione del reddito imponibile del locatore.

  • d.P.R. 917/1986, art. 37

    Complementa l'art. 26 nel disciplinare la determinazione del reddito fondiario da locazione; interpretato in combinato disposto come base per assoggettare a tassazione i canoni dovuti anche se non ricevuti, fino alla cessazione formale del rapporto locativo.

  • l. n. 431/1998, art. 8

    Introduce una deroga applicabile ai contratti di locazione ad uso abitativo: per questi contratti la regola sopra indicata non opera nella stessa misura, per cui la valutazione della tassazione dei canoni non percepiti segue criteri differenti.

Massime di principio

  • Per i contratti di locazione non abitativa, i canoni non percepiti per morosità devono essere considerati reddito imponibile del locatore fintanto che il contratto è formalmente in vigore; quindi il contribuente resta tassato sui canoni non riscossi fino a risoluzione o convalida dello sfratto.
  • Per interrompere l'effetto fiscale dei canoni non percepiti il locatore deve ottenere la cessazione formale del rapporto (risoluzione giudiziale/stragiudiziale riconosciuta) o un provvedimento giudiziario che convalidi lo sfratto; solo da quel momento è possibile contestare l'inclusione dei canoni non percepiti nel reddito.
  • Nel caso di contratti ad uso abitativo, verificare l'applicabilità della deroga prevista dalla l. n. 431/1998, art. 8: le regole di tassazione dei canoni non percepiti possono essere diverse rispetto ai contratti commerciali/non abitativi.
  • Conservare tutta la documentazione (lettere di diffida, atti giudiziari, provvedimenti di sfratto, eventuali recuperi successivi) è essenziale per sostenere in sede tributaria o giudiziaria la data da cui i canoni non devono più essere considerati reddito imponibile.
  • Se successivamente si recuperano somme già dichiarate e tassate, valutare tempestivamente con un consulente la corretta contabilizzazione fiscale e le possibili azioni per ottenere rettifiche o crediti d'imposta, tenendo conto della normativa e della giurisprudenza applicabile.

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