Sentenza del 20/07/2021 n. 3250 - Comm. Trib. Prov. Milano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune notificava avvisi di accertamento IMU per gli anni 2013 e 2014 relativi alla particella 53 (mq 6.423,45) facente parte di un deposito censito in categoria D/7. Il Comune sosteneva che, con l'adozione del nuovo Piano di Governo del Territorio (delibera consiliare n.50 del 14.12.2012), la particella era rientrata nell'ambito territoriale "T4 - Sistemi insediativi per l'economia locale" e che le migliorie urbanistiche avevano attribuito un diritto edificatorio sulla superficie, facendo assumere al terreno la qualifica fiscale di "area edificabile" e rendendo legittima la richiesta di maggiore imposta. La società ricorrente impugnava gli avvisi per carenza di motivazione e per infondatezza, sostenendo che l'imposta era stata già versata secondo la classificazione catastale precedente.
La decisione
La Commissione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che l'obbligo motivazionale fosse adempiuto perché il contribuente era stato posto in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa (an e quantum). Nel merito ha confermato che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la particella 53 è divenuta area edificabile in ragione dell'adozione del PGT, e che l'Ente ha correttamente quantificato il valore dell'area (relazione dell'Arch. C.T. che valuta l'area in euro 283.645,70 sulla base della perizia allegata alla delibera di Giunta n.181/2018). Per questi motivi l'accertamento IMU è stato ritenuto legittimo. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Piano di Governo del Territorio - delibera consiliare n.50 del 14.12.2012 del Comune di Vimodrone
Il nuovo strumento urbanistico ha ricompreso la particella nell'ambito "T4", attribuendo diritti edificatori e modificando la qualificazione urbanistica del fondo a partire dal 1/1/2013, con effetti fiscali ai fini IMU.
Perizia allegata alla delibera di Giunta Comunale n.181 del 17.12.2018
La perizia ha fornito i criteri e i parametri per la valutazione del valore dell'area edificabile, utilizzati dall'ufficio tecnico comunale per quantificare la base imponibile.
Relazione tecnico-amministrativa (Arch. C. T.) Prot. n.0019274 dd. 15/11/2019 (18/11/2019)
Relazione ufficiale del responsabile tecnico che quantifica il valore dell'area in euro 283.645,70 sulla scorta della perizia, fungendo da elemento probatorio a sostegno dell'accertamento.
Principio motivazionale dell'accertamento IMU (giurisprudenza e principio amministrativo)
L'obbligo motivazionale dell'atto impositivo in materia di IMU è assolto quando il contribuente possa conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria (natura del tributo e quantificazione) e sia quindi in grado di contestarli; non è richiesta una motivazione estesa oltre questo requisito.
Massime di principio
- Quando un piano urbanistico attribuisce diritti edificatori a un terreno, il fondo può assumere la qualifica fiscale di "area edificabile" a partire dalla data di efficacia del piano, con conseguente maggior imponibilità IMU.
- L'accertamento IMU è motivato in modo sufficiente se il contribuente riceve gli elementi necessari per contestare l'an (natura) e il quantum (importo) dell'imposta; eccezioni formali sulla motivazione sono difficili da accogliere se i dati essenziali sono presenti.
- La valutazione tecnica dell'ufficio comunale fondata su perizia ufficiale costituisce prova significativa a sostegno dell'accertamento; per vincere il ricorso il contribuente deve fornire una prova tecnica contraria (perizia o documentazione urbanistica che dimostri l'assenza di diritto edificatorio o errore di calcolo).
- In contenziosi IMU di importo contenuto, è possibile stare in giudizio senza difensore, ma resta cruciale l'apporto di elementi tecnici; le Commissioni possono compensare le spese se ritengono condivisibili le ragioni di entrambe le parti.
- Tempestività e precisione nella documentazione urbanistica e catastale sono decisive: chi contesta classificazioni o valorizzazioni deve documentare in modo puntuale la propria posizione tecnica e giuridica.
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