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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39294/2021 del 10/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento per maggiore IRPEF relativa all'anno d'imposta 1978, collegata a un'iscrizione a ruolo a titolo definitivo derivante da un avviso di accertamento integrativo che la contribuente non aveva specificamente impugnato nei termini. Nel corso del giudizio era stata presentata domanda di definizione agevolata ai sensi della l. n. 413/1991, includendo anche l'annualità 1978; la Commissione tributaria centrale aveva ritenuto estinto il giudizio e condonata anche la pretesa relativa all'avviso integrativo. L'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto vizio di motivazione ex art. 36, co. 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la sentenza non avesse spiegato le ragioni del rigetto delle doglianze dell'Ufficio sulla non condonabilità della pretesa già definitiva; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 43, co. 3 (ora 4) d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 16 d.P.R. n. 636/1972 e dell'art. 32 l. n. 413/1991, assumendo che la mancata tempestiva impugnazione dell'avviso integrativo lo avesse reso definitivo e quindi non definibile con condono. La resistente ha eccepito varie inammissibilità, invocando la correttezza della declaratoria di estinzione e l'efficacia della procedura di condono.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata, seppur sintetica, sufficientemente idonea a far comprendere che la Commissione aveva ritenuto condonabile anche la pretesa derivante dall'avviso integrativo. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l'avviso di accertamento integrativo costituisce atto autonomo e autonomamente impugnabile; la sua mancata tempestiva impugnazione rende stabile la pretesa ivi contenuta e ne esclude la condonabilità ai sensi dell'art. 32 l. n. 413/1991. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato esclusa l'estinzione del giudizio limitatamente alla cartella contestata nella parte relativa all'IRPEF ripresa a tassazione con l'accertamento integrativo n. 444/1984; ha invece lasciato ferma la copertura del condono per la parte riferibile all'accertamento n. 325/1984. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la motivazione della decisione della Commissione tributaria centrale fosse sufficiente a rendere comprensibile la ratio della statuizione, pur essendo sintetica.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il motivo è stato veicolato come vizio di motivazione/processuale, ma è stato respinto perché la sentenza impugnata conteneva gli elementi minimi di motivazione.

  • art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'avviso di accertamento integrativo è atto autonomo, che integra e modifica l'originario avviso senza sostituirlo; conserva propria efficacia e propria autonoma impugnabilità.

  • art. 16 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

    La mancata impugnazione nel termine previsto rende definitiva la pretesa tributaria contenuta nell'atto e ne preclude la definizione agevolata.

  • art. 32 l. 30 dicembre 1991, n. 413

    Il condono è applicabile solo ai periodi d'imposta e alle pretese non coperte da accertamento definitivo; non si estende alla parte di pretesa divenuta stabile per omessa impugnazione dell'accertamento integrativo.

  • art. 34, comma 5, l. 30 dicembre 1991, n. 413

    L'estinzione del processo per condono avviene normalmente con ordinanza; se il giudice pronuncia invece sentenza, il rimedio esperibile per l'Amministrazione è l'impugnazione della sentenza.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • L'avviso di accertamento integrativo è un atto impositivo autonomo: integra l'originario accertamento ma non lo sostituisce, e deve quindi essere impugnato specificamente e tempestivamente se si vuole contestarne la pretesa.
  • La mancata impugnazione dell'accertamento integrativo nel termine di legge rende definitiva la relativa pretesa tributaria e ne esclude la definibilità mediante condono previsto per le liti o pretese non ancora consolidate.
  • In materia di condono fiscale, la pendenza della lite va valutata con riguardo all'atto concretamente impugnato e al contenuto autonomo della pretesa ivi racchiusa; non è sufficiente richiamare l'impugnazione di un atto precedente per estendere automaticamente il beneficio alla successiva integrazione in aumento non contestata.
  • La sentenza che, nel contesto del condono, dichiari l'estinzione del giudizio anziché emettere ordinanza non impedisce all'Amministrazione di impugnarla per far valere l'inapplicabilità del condono alla pretesa sostanziale oggetto di giudizio.
  • Il vizio di motivazione non sussiste quando, pur in forma sintetica, la sentenza consenta di ricostruire la decisione adottata e la ragione essenziale del rigetto delle censure proposte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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