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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34768/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva agito per ottenere il risarcimento del danno da abuso del contratto a tempo determinato, deducendo la reiterazione illegittima, dal 1990, di una serie di contratti a termine presso un ente regionale siciliano operante in ambito agricolo. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d’appello aveva riformato la decisione favorevolmente per l’ente. Nel ricorso per cassazione il lavoratore articolava tre motivi, tutti imperniati su violazione di norme in materia di contratti a termine nel settore agricolo, lavoro pubblico privatizzato e contrattazione collettiva: sosteneva, in sintesi, che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la necessità del requisito della stagionalità; che avesse omesso di verificare in concreto la natura delle mansioni svolte, le quali sarebbero state plurime e non riducibili a quelle di un ordinario operaio agricolo stagionale; che avesse attribuito rilievo a una disciplina regionale ritenuta inconferente. Contestava inoltre che l’ente potesse qualificarsi come imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c. e deduceva che spettasse al datore di lavoro provare il carattere agricolo e stagionale delle prestazioni e la legittimità dei contratti reiterati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese, fissando principi di diritto vincolanti per il giudice del rinvio. La Corte ha affermato che l’ente datore di lavoro è un ente pubblico non economico e non un imprenditore agricolo, sicché ai contratti a termine conclusi con esso non si applica la disciplina dettata per i datori di lavoro dell’agricoltura di cui agli artt. 10, comma 2, d.lgs. n. 368/2001 e 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2015. Ha inoltre precisato che la deroga al limite massimo dei trentasei mesi opera solo per attività realmente stagionali, che la stagionalità non può essere desunta in modo generico dalla natura agricola del complesso delle attività svolte e che, in caso di contestazione, il datore di lavoro deve provare tanto le mansioni effettive quanto il carattere stagionale delle stesse e la corrispondente causale contrattuale.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001

    Nel testo si richiama la deroga alle attività stagionali e al limite massimo di durata cumulativa dei contratti a termine.

    La deroga al limite dei trentasei mesi riguarda solo i rapporti riconducibili ad attività stagionali in senso stretto; non basta una generica ciclicità dell’attività agricola.

  • art. 10, comma 2, d.lgs. n. 368/2001

    Si richiama la disposizione che esclude dall’ambito della disciplina alcune fattispecie del lavoro agricolo.

    Si applica solo ai rapporti con datori di lavoro dell’agricoltura, cioè imprese qualificabili come agricole ex art. 2135 c.c.; non si estende all’ente pubblico non economico resistente.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81/2015

    La norma è richiamata quale prosecuzione della disciplina precedente sulle attività stagionali.

    Conferma la permanenza della disciplina speciale per le attività stagionali, ma non amplia il perimetro oltre il requisito della stagionalità in senso rigoroso.

  • art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2015

    La disposizione è richiamata come conferma del regime speciale per il lavoro agricolo.

    Ribadisce che l’esclusione o la specialità opera solo per i datori di lavoro dell’agricoltura, non per gli enti pubblici non economici estranei alla nozione di imprenditore agricolo.

  • direttiva 1999/70/CE

    Richiamata dal ricorrente a sostegno della disciplina del lavoro a termine.

    È evocata come parametro di conformità della disciplina nazionale dei contratti a tempo determinato.

  • CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti

    È richiamato sia dal ricorrente sia dalla Corte.

    Il richiamo contrattuale non è decisivo per qualificare il datore di lavoro come imprenditore agricolo, né per sottrarre il rapporto al regime del lavoro pubblico privatizzato.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato quale norma applicabile ai contratti a termine della pubblica amministrazione.

    I rapporti a termine della P.A. restano soggetti alla disciplina del lavoro pubblico privatizzato e alle regole generali sulle assunzioni flessibili previste per il pubblico impiego.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    Richiamato tra le norme violate.

    È evocato come parte del quadro sanzionatorio e risarcitorio collegato all’uso illegittimo del contratto a termine.

  • art. 2135 c.c.

    Norma usata per contestare la qualificazione agricola dell’ente.

    L’ente non rientra nella nozione di imprenditore agricolo perché i suoi fini e compiti pubblici eccedono l’esercizio dell’attività agricola in senso proprio.

  • d.P.R. n. 1525/1963

    Richiamato come elenco delle attività stagionali.

    L’elencazione delle attività stagionali è tassativa e non suscettibile di interpretazione analogica.

  • L.R. Sicilia n. 4/2006

    Richiamata dalla Corte d’appello e censurata dal ricorrente.

    Non può giustificare una deroga alla normativa nazionale sui contratti a termine.

  • L.R. Sicilia n. 21/1965

    Legge istitutiva dell’ente datore di lavoro.

    Dalla legge istitutiva si desume la natura di ente pubblico non economico e la finalità pubblicistica dell’ente.

  • L.R. Sicilia n. 73/1977

    Richiamata per le ulteriori competenze assegnate all’ente.

    Conferma l’ampliamento di funzioni pubbliche, non una natura imprenditoriale.

  • art. 1, comma 2, L.R. Sicilia n. 16/1998

    Richiamato dal ricorrente per descrivere alcune mansioni svolte.

    È evocato solo ai fini dell’allegazione delle concrete mansioni, senza una specifica interpretazione della Corte sulla disposizione in sé.

Massime di principio

  • Un ente pubblico non economico che persegua finalità pubblicistiche ampie non diventa imprenditore agricolo solo perché svolga attività o stipuli contratti richiamati dalla contrattazione collettiva del settore agricolo.
  • La disciplina speciale dei contratti a termine nel settore agricolo opera solo per attività stagionali in senso stretto, tipizzate o specificamente individuate, e non per attività continuative o semplicemente cicliche.
  • La stagionalità va riferita sia all’attività complessiva sia, quando rilevante, alle mansioni concretamente assegnate; se le mansioni sono continuative o accessorie alla normale gestione, il rapporto non può essere trattato come stagionale.
  • L’elenco delle attività stagionali richiamato dalla normativa è tassativo e non può essere esteso in via analogica o per mere esigenze produttive o organizzative.
  • Quando il lavoratore contesta la reale natura delle mansioni e la sussistenza della stagionalità, grava sul datore di lavoro l’onere di provare in concreto le prestazioni effettive e il loro effettivo carattere stagionale.
  • La deroga al limite massimo di durata complessiva dei contratti a termine non incide sull’obbligo di indicare la causale del contratto e di rispettare i requisiti formali previsti dalla normativa vigente.
  • Nelle controversie di pubblico impiego privatizzato, la disciplina del contratto collettivo richiamato non esclude l’applicazione delle regole generali dettate per il lavoro pubblico, salvo espressa deroga legislativa.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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