Cassazione Civile, Ordinanza n. 18533/2023 del 28/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La lite nasce da un appalto di lavori nel quale la società committente aveva ottenuto dall'appaltatrice una polizza fideiussoria emessa da una compagnia assicurativa. Un lavoratore dell'appaltatrice aveva ottenuto in primo e secondo grado la condanna solidale dell'appaltatrice e della committente al pagamento di differenze retributive e TFR. La committente, condannata in solido, aveva quindi chiamato in garanzia l'assicurazione chiedendo l'operatività della polizza. La Corte d'appello ha interpretato la clausola di garanzia nel senso che essa copriva solo i danni connessi all'inadempimento dell'appaltatrice rispetto agli obblighi relativi alla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori in cantiere, escludendo la responsabilità solidale della committente ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003; ha inoltre ritenuto nuova e quindi inammissibile la deduzione, svolta in appello, relativa a un'ulteriore polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi e i dipendenti. Con il ricorso per cassazione la committente ha dedotto: 1) omesso esame di circostanze decisive e violazione dei criteri di interpretazione contrattuale, sostenendo che la garanzia dovesse essere letta insieme al contratto di appalto e che, in tale sistema, coprisse anche gli inadempimenti retributivi e contributivi dell'appaltatrice; 2) violazione dell'art. 437 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la prova documentale tardivamente prodotta in appello su una diversa polizza avrebbe dovuto essere ammessa perché indispensabile e rilevante per distinguere i rischi coperti dalle due garanzie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il vizio motivazionale per la doppia conforme, non essendo state indicate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito. Ha poi escluso la violazione delle norme sull'interpretazione del contratto, osservando che la censura non scalfiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la garanzia era stata interpretata sulla base del suo tenore letterale e non poteva essere estesa, tramite il richiamo al contratto di appalto stipulato tra soggetti diversi, alla responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003; inoltre il comportamento di soggetti estranei al contratto non può essere utilizzato ai fini dell'interpretazione ex art. 1362, comma 2, c.c. Quanto alla nuova prova documentale in appello, ha ritenuto la censura inammissibile perché prospettata come violazione di legge senza dedurre un error in procedendo; in ogni caso la Corte d'appello aveva correttamente escluso la produzione perché diretta a introdurre fatti non prima dedotti. Sono state poste le spese a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003
La responsabilità solidale del committente verso i lavoratori dell'appaltatore non è automaticamente ricompresa in una garanzia fideiussoria riferita, secondo il suo testo, alla sola tutela dei lavoratori in cantiere e alle inadempienze dell'appaltatore indicate nella clausola.
Nell'interpretazione del contratto conta il tenore della clausola e, quanto al comportamento dei contraenti, esso è rilevante solo se riferibile ai soggetti che hanno effettivamente posto in essere quel contratto; non possono essere valorizzati comportamenti di terzi estranei.
La censura in cassazione non può limitarsi a prospettare una interpretazione alternativa plausibile della clausola, ma deve dimostrare l'errore dell'interpretazione adottata dal giudice di merito.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni di merito sono diverse.
La valutazione dell'indispensabilità della prova nuova in appello attiene al rito e alla preclusione processuale; la relativa censura deve essere veicolata come error in procedendo per consentire alla Cassazione l'esame diretto degli atti.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il ricorso ha dedotto sia violazione di legge sia omesso esame di fatti decisivi, ma le doglianze non hanno superato le preclusioni processuali né hanno colpito la ratio della decisione di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione non è deducibile in cassazione se il ricorrente non specifica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- L'interpretazione di una clausola di garanzia non può essere forzata oltre il suo tenore letterale mediante il richiamo a un contratto diverso stipulato tra soggetti diversi, salvo che il collegamento negoziale emerga in modo univoco dal testo e dalla struttura dell'accordo.
- Nel giudizio di legittimità, la critica all'interpretazione contrattuale non può risolversi nella mera prospettazione di una lettura alternativa della clausola, ma deve dimostrare l'errore ermeneutico del giudice di merito.
- Ai fini dell'art. 1362, comma 2, c.c., il comportamento valutabile per ricostruire la comune intenzione è quello dei contraenti del contratto interpretato, non quello di terzi estranei.
- La deduzione di una prova nuova in appello, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., deve essere censurata come vizio processuale e non come mera violazione di legge quando si contesta il giudizio di indispensabilità del documento.
- La prova tardiva è inammissibile quando è diretta a introdurre fatti nuovi non previamente allegati nel processo.
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