Cassazione Civile, Ordinanza n. 00608/2026 del 11/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società era stata raggiunta da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, con recupero a tassazione di IRES e IRAP. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario di primo grado, che aveva accolto il ricorso ritenendo nullo l'avviso perché emesso prima del decorso del termine di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. In appello, la CTR aveva invece accolto il gravame dell'Ufficio, affermando che la norma sul termine dilatorio si applica solo nei casi di accesso, ispezione o verifica e, nel merito, ritenendo legittima la ripresa a tassazione perché alcuni immobili sociali erano stati locati a terzi e quindi utilizzati per finalità diverse dallo scambio/compravendita, con applicazione dell'art. 90 TUIR. La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo in premessa l'illegittimità costituzionale degli artt. 32, 39 e 41-bis del DPR 600/1973 e dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, e articolando tre motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 81 e 90 TUIR, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 3 e 53 Cost.
La decisione
Nel corso del giudizio di cassazione entrambe le parti hanno rappresentato che la controversia era stata definita tramite adesione alla definizione agevolata prevista dal D.L. 119/2018: l'Avvocatura dello Stato ha attestato il pagamento e la regolarità della definizione, mentre la contribuente ha dichiarato di aver aderito alla definizione e ha rinunciato agli atti del giudizio. La Corte ha quindi rilevato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e, preso atto anche del decorso del termine del 31 dicembre 2020 senza istanza di trattazione, ha dichiarato estinto il processo. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 13, del D.L. 119/2018.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 212/2000
la CTR ha ritenuto che il termine dilatorio si applichi solo in caso di accesso, ispezione o verifica; la Corte non entra nel merito per la sopravvenuta definizione della lite
art. 90 TUIR
richiamato come base della ripresa a tassazione per immobili sociali utilizzati mediante locazione a terzi, dunque non destinati allo scambio
artt. 43, 81 e 90 TUIR
dedotti come oggetto di violazione e falsa applicazione nel ricorso
artt. 115 e 116 c.p.c.
dedotti come violati per la valutazione delle risultanze probatorie
artt. 3 e 53 Cost.
dedotti come parametri costituzionali asseritamente violati
artt. 32, 39 e 41-bis DPR 600/1973
richiamati in premessa per eccezione di illegittimità costituzionale
art. 6 del D.L. 119/2018
utilizzato per la definizione agevolata della controversia tributaria
art. 7 del D.L. 119/2018
richiamato nella documentazione prodotta sulla definizione agevolata
art. 6, comma 13, del D.L. 119/2018
le spese del giudizio devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate
L. 136/2018
legge di conversione del D.L. 119/2018 richiamata nella documentazione prodotta
Massime di principio
- Se, nelle more del giudizio di legittimità, la controversia tributaria risulta validamente definita tramite procedura agevolata e la parte interessata rinuncia agli atti, il processo va dichiarato estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- La Corte può dichiarare l'estinzione anche quando risulti il perfezionamento della definizione agevolata e sia decorso il termine previsto dalla disciplina speciale senza che sia stata chiesta la trattazione.
- In caso di definizione agevolata della lite tributaria, la regolazione delle spese segue la disciplina speciale richiamata dalla legge, con imputazione alle parti che le hanno anticipate.
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