Cassazione Civile, Ordinanza n. 25264/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale aveva richiesto a una professionista iscritta all'albo, ma non alla cassa forense, il versamento dei contributi alla gestione separata per i redditi professionali conseguiti nell'anno 2011. I giudici di merito avevano accolto l'opposizione, ritenendo che il reddito prodotto fosse inferiore alla soglia legale di euro 5.000,00 e che l'ente non avesse provato l'abitualità dell'attività professionale. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato la violazione dell'art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011 e dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003, sostenendo che l'obbligo contributivo alla gestione separata non potesse ritenersi escluso per la sola occasionalità desunta dall'importo del reddito, e che la contribuente non avesse contestato il requisito dell'abitualità nel giudizio di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Napoli. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito secondo cui l'INPS non aveva fornito elementi idonei a dimostrare che l'attività della professionista fosse svolta con abitualità, intesa come scelta professionale ex ante, e non come dato ricavabile ex post dal solo ammontare del reddito. La Corte ha richiamato il principio già affermato da Cass. n. 4419/2021: per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligo di iscrizione alla gestione separata sussiste in presenza di redditi derivanti da attività abituale, ancorché non esclusiva e anche occasionale, se il reddito supera la soglia di euro 5.000,00; al di sotto di tale soglia, il dato reddituale può costituire indizio, ma non determina automaticamente l'esenzione, dovendo comunque essere accertata in fatto l'abitualità. Non sono state liquidate spese nei confronti della parte rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stata utilizzata quale norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
disciplina l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per i soggetti che svolgono attività professionale rilevante ai fini previdenziali
art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa contributiva
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
richiamato quale disposizione che contempla la soglia di euro 5.000,00 ai fini dell'obbligo contributivo
menzionato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
richiamata in relazione all'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- In materia di gestione separata, per i professionisti iscritti ad albo l'obbligo contributivo non discende automaticamente dal solo esercizio dell'attività, ma presuppone che essa sia svolta con carattere di abitualità, da accertarsi in concreto come scelta professionale ex ante.
- Il superamento della soglia di euro 5.000,00 è rilevante ai fini dell'obbligo di iscrizione e contribuzione, ma il dato reddituale inferiore a tale soglia può solo costituire un indizio dell'occasionalità dell'attività, da valutare insieme ad altri elementi probatori.
- L'abitualità dell'attività professionale non può essere desunta ex post dal solo ammontare del reddito prodotto; occorre una valutazione fattuale supportata da presunzioni quali iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione materiale dell'attività.
- Chi agisce per la riscossione dei contributi deve allegare e provare gli elementi idonei a dimostrare la ricorrenza dei presupposti dell'obbligazione contributiva, compreso il carattere abituale dell'attività professionale quando contestato o comunque rilevante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25188/2022 del 24/08/2022
- ordinanza_civile · 24 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25191/2022 del 24/08/2022
- ordinanza_civile · 24 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25202/2022 del 24/08/2022
- ordinanza_civile · 24 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25204/2022 del 24/08/2022
- ordinanza_civile · 24 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25208/2022 del 24/08/2022
- ordinanza_civile · 24 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25209/2022 del 24/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →