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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22746/2024 del 12/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha rideterminato il reddito di un contribuente per l'anno 2008, assumendo che egli partecipasse, in qualità di socio di fatto, a una società cooperativa di produzione e lavoro ritenuta fittizia e posta in essere per conseguire vantaggi fiscali. La CTP aveva annullato l'atto per difetto di contraddittorio preventivo; la CTR, pur escludendo che il contraddittorio endoprocedimentale fosse obbligatorio nel caso concreto, aveva comunque rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo non provata la qualità di socio occulto o amministratore di fatto del contribuente. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) la nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società di fatto e degli altri soci, trattandosi di litisconsorzio necessario; (2) la violazione delle regole sulla prova e sulle presunzioni, sostenendo che la CTR avesse erroneamente svalutato elementi indiziari quali la presenza del contribuente durante verifiche fiscali; (3) l'omesso esame di un fatto decisivo, ossia la presentazione della dichiarazione IVA 2008 da parte della figlia del contribuente e la mancata compilazione di un quadro dichiarativo rilevante. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando la violazione della disciplina sul contraddittorio preventivo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, dichiarando assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale. Ha ritenuto che la lite, investendo la configurabilità di una società di fatto e la ripartizione di redditi tra più soggetti, richiedesse la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Poiché il giudizio di merito si era svolto senza l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci pretermessi, è stata dichiarata la nullità dell'intero giudizio di merito, cassate sia la sentenza d'appello sia quella di primo grado, e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari in diversa composizione per l'integrazione del contraddittorio, il nuovo esame dell'impugnazione originaria e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario, quando la controversia riguarda una situazione giuridica inscindibile o comunque comune a più soggetti, il giudizio deve svolgersi con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari; la mancata integrazione del contraddittorio determina nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.

  • art. 369 c.p.c.

    secondo comma, n. 4; comma 3

    L'onere di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda può essere assolto anche tramite produzione del fascicolo di parte o richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio, purché gli atti siano specificamente indicati.

  • art. 366 c.p.c.

    La specifica indicazione degli atti, documenti e dati necessari al loro reperimento è richiesta a pena di inammissibilità.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla ripartizione dell'onere della prova.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'uso delle presunzioni semplici.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro per i vizi denunciati in cassazione: violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000

    Invocato dal ricorrente incidentale per sostenere l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo; il motivo è stato comunque assorbito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la controversia sulla configurabilità di una società di fatto impone il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, perché la decisione non può utilmente essere resa solo nei confronti di uno dei presunti partecipi.
  • Se il giudizio si svolge senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la nullità del procedimento e delle sentenze di merito è assoluta e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado.
  • L'onere di produzione degli atti e documenti su cui il ricorso per cassazione si fonda può essere assolto anche mediante il deposito del fascicolo di parte o la richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio, purché il ricorso localizzi specificamente i documenti rilevanti.
  • Le censure di ricorso che attaccano la valutazione delle presunzioni e delle prove restano assorbite quando sia preliminarmente accertata una nullità processuale che travolge l'intero giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioLitisconsorzio necessario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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