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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22753/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un Responsabile dell'Assistenza Fiscale aveva apposto il visto di conformità su un modello 730 relativo a una contribuente. A seguito di controllo formale, l'Amministrazione finanziaria contestava la detraibilità di spese per ristrutturazione edilizia e risparmio energetico e, assumendo l'infedeltà del visto, iscriveva a ruolo nei confronti del R.A.F. somme pari a imposta, sanzioni e interessi, notificandogli una cartella di pagamento. Il contribuente impugnava la cartella deducendo: 1) la violazione dell'art. 39, comma 2, d.lgs. 241/1997, perché la competenza a contestare e a iscrivere a ruolo spettava alla Direzione regionale e non alla Direzione provinciale; 2) la violazione dell'art. 112 c.p.c., per ultrapetizione, avendo la sentenza d'appello affrontato una questione di disciplina sanzionatoria più favorevole non dedotta; 3) la violazione dell'art. 2909 c.c., per mancato riconoscimento del giudicato esterno derivante da precedenti sentenze tra le stesse parti, che avevano annullato altri atti per incompetenza dell'ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ha rigettato il terzo e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario e dichiarando la nullità della cartella di pagamento per incompetenza dell'ufficio che aveva proceduto alla contestazione/iscrizione a ruolo. Ha inoltre compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio, valorizzando la novità della questione e il successivo consolidarsi dell'orientamento di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    comma 1, lett. a); comma 2

    La responsabilità del soggetto che rilascia infedelmente il visto di conformità relativo al Modello 730 comporta il pagamento di una somma pari a imposta, sanzioni e interessi; la competenza a contestare e a iscrivere a ruolo tale pretesa appartiene alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore e non è derogabile, pena l'illegittimità dell'atto.

  • art. 31, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato dalla Corte territoriale per il controllo delle dichiarazioni dei redditi; nel caso concreto, però, non è la norma decisiva per la competenza sulla contestazione del visto infedele, che resta disciplinata dall'art. 39 d.lgs. 241/1997.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Le comunicazioni con cui sono richieste le somme costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Le disposizioni generali in materia di sanzioni si applicano nei limiti della compatibilità rispetto alla disciplina speciale dell'art. 39 d.lgs. 241/1997.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo è stato ritenuto assorbito; la sentenza non si è soffermata nel merito sull'asserita ultrapetizione.

  • art. 2909 c.c.

    La Corte ha escluso l'efficacia esterna del giudicato invocato, perché le precedenti decisioni riguardavano rapporti di diversi contribuenti e non identica situazione giuridica, ma solo la medesima questione interpretativa.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    Norma richiamata per la costituzione dell'Agenzia delle entrate ai soli fini della partecipazione all'udienza di discussione.

  • artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

    Norme processuali richiamate per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di visto di conformità infedele su dichiarazione dei redditi, la competenza a contestare la violazione e a procedere all'iscrizione a ruolo delle somme dovute è attribuita in modo speciale alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore; l'atto emanato da un ufficio territorialmente incompetente è illegittimo e la cartella conseguente è nulla se il vizio è tempestivamente dedotto.
  • La disciplina dell'art. 39 d.lgs. 241/1997 distingue tra la sanzione amministrativa per il visto infedele e la particolare pretesa patrimoniale dovuta dal R.A.F. quando il visto infedele abbia inciso su dichiarazioni presentate con il Modello 730; tale pretesa ha anche funzione punitiva e non può essere sottratta al regime di competenza speciale previsto dal comma 2.
  • Il giudicato esterno nel processo tributario non può essere invocato quando le precedenti pronunce riguardano rapporti d'imposta relativi a contribuenti diversi: l'identità della sola questione interpretativa di una norma non basta a integrare il requisito dell'identità del rapporto giuridico.
  • Quando la causa è decisa sulla base di un principio di diritto già sufficientemente consolidato e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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