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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37798/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

La lite nasce dall'asserito illecito compiuto da due dipendenti dello studio professionale dei correntisti, che per anni avrebbero prelevato somme dai conti correnti intestati al padre di uno dei ricorrenti e allo stesso ricorrente, mediante l'incasso di numerosi assegni con firma di traenza o di girata falsa. Il tribunale aveva condannato la banca al risarcimento in favore di uno dei correntisti, rigettando invece la domanda proposta dall'altra erede; la corte d'appello aveva poi confermato in parte la decisione, ritenendo non provato il danno per alcuni conti, negando il danno per un conto personale, applicando per altri il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50% e facendo decorrere rivalutazione e interessi dalla messa in mora. I ricorrenti hanno censurato: l'omesso esame della prova del danno per alcuni conti e per il conto personale; l'erronea valutazione del concorso di colpa, sostenendo che l'unica condotta colposa fosse quella della banca e che il correntista avesse riposto legittimo affidamento; la mancanza di motivazione sulla ripartizione della somma tra i due eredi; e, soprattutto, l'erroneità del dies a quo degli accessori del credito, che secondo i ricorrenti doveva coincidere con i singoli prelievi illeciti e non con la costituzione in mora. La banca ha resistito con ricorso incidentale, sostenendo che la deduzione del dolo del danneggiato fosse stata tardiva ma che comunque dovesse escludere la responsabilità della banca, e lamentando inoltre la mancata riconvocazione del consulente tecnico per chiarimenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi del ricorso principale, ha rigettato il quarto motivo e ha rigettato integralmente il ricorso incidentale della banca. Ha invece accolto il quinto motivo del ricorso principale, cassando la sentenza impugnata limitatamente al profilo della decorrenza degli accessori del credito risarcitorio. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione per una nuova liquidazione della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, da far decorrere dal momento di ciascun illecito prelievo e non dalla messa in mora. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio per il rapporto tra il ricorrente principale accolto e la banca; le spese tra l'altra ricorrente e la banca sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    La condotta del danneggiato può concorrere causalmente alla produzione del danno e giustificare la riduzione del risarcimento in proporzione alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze; il giudizio è oggettivo e fondato su un criterio di ragionevole cautela, potendo arrivare fino all'interruzione del nesso causale.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato per la diligenza professionale dovuta dalla banca nell'esecuzione del rapporto e nel controllo dei titoli presentati all'incasso.

  • art. 1218 c.c.

    Il risarcimento da inadempimento contrattuale è trattato come debito risarcitorio che consegue alla violazione dell'obbligazione bancaria.

  • art. 1223 c.c.

    Gli accessori del credito risarcitorio decorrono dalla verificazione del danno, essendo il danno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.

  • art. 2697 c.c.

    L'elemento impeditivo del diritto al risarcimento, come il dedotto dolo del danneggiato, deve essere tempestivamente allegato e provato dalla parte che lo invoca.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nei motivi come parametro di motivazione e del giusto processo, ma senza accoglimento delle censure diverse da quella sugli accessori.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per censurare apparenti o inesistenti motivazioni, censure in gran parte respinte o dichiarate inammissibili.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Invocato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per lamentare omessa pronuncia, censura non accolta.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di valutazione del materiale probatorio.

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato dalla banca per contestare la rilevanza della sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile.

  • art. 651 c.p.p.

    Richiamato dalla banca per sostenere che la sentenza penale di patteggiamento non facesse stato nel civile.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato, senza ulteriori precisazioni nel testo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito delle prove, quando la sentenza impugnata abbia già esaminato il materiale istruttorio e sorretto la propria decisione con motivazione non apparente.
  • Ai fini dell'art. 1227, comma 1, c.c., il comportamento del danneggiato rileva in modo oggettivo: occorre verificare se abbia concorso causalmente all'evento dannoso secondo un criterio di ragionevole cautela, anche a prescindere da una colpa soggettiva in senso stretto.
  • La riduzione del risarcimento per concorso del danneggiato presuppone che la sua condotta sia causalmente efficiente nella produzione del danno; in casi estremi essa può persino interrompere il nesso eziologico se integra un rischio elettivo esclusivo.
  • Nel rapporto bancario, l'obbligo di diligente verifica dei titoli presentati all'incasso grava sulla banca; l'eventuale inadempimento del cliente o la sua negligenza non escludono automaticamente la responsabilità dell'intermediario, ma possono concorrere nella causazione del danno.
  • Il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, quando sostituisce l'utilità patrimoniale non conseguita, ha natura di debito di valore: rivalutazione e interessi compensativi decorrono dal momento in cui il danno si verifica, e non dalla messa in mora.
  • Chi invochi un fatto impeditivo o estintivo della pretesa risarcitoria, come il dolo o la consapevole partecipazione del danneggiato all'illecito, deve allegarlo e provarlo tempestivamente nel rispetto delle preclusioni processuali.
  • La sentenza tecnica può essere condivisa dal giudice anche per relationem, purché la motivazione dia conto delle ragioni dell'adesione e la consulenza sia logicamente e scientificamente giustificata dalle indagini svolte.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveImpugnazioniInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezzaGiudicato

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