Cassazione Civile, Ordinanza n. 05351/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava l'accertamento negativo dell'indebito previdenziale e la richiesta di dichiarare irripetibili le somme percepite a titolo di prestazione pensionistica. In primo grado il giudice aveva accolto la domanda del pensionato, ritenendo che l'ente non avesse adeguatamente specificato le ragioni dell'indebito. In appello, invece, la decisione era stata ribaltata: la corte territoriale aveva ritenuto sufficientemente indicate dall'ente le ragioni della riliquidazione e aveva ammesso un prospetto analitico depositato tardivamente, nonché escluso l'irripetibilità ex art. 52 l. n. 88/1989 perché applicabile solo in caso di errore imputabile all'ente erogatore. In Cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 345 c.p.c., della l. n. 241/1990 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'ente avrebbe introdotto solo in appello la specificazione dei fatti costitutivi dell'indebito mediante documentazione tardiva; con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 52, comma 2, l. n. 88/1989 e dell'art. 13 l. n. 412/1991, sostenendo che l'errore era stato causato dai dati errati trasmessi dal datore di lavoro e quindi non era imputabile al pensionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, osservando che il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere integralmente la memoria di costituzione dell'ente per consentire il controllo sulla dedotta insufficienza delle difese; ha inoltre rilevato che la censura di mutatio libelli era fuori fuoco, perché riferita a mere difese e non a una domanda. Ha respinto il secondo motivo ritenendo corretta la decisione di merito: l'irripetibilità dell'indebito previdenziale presuppone, tra l'altro, un errore imputabile all'ente erogatore, mentre tale requisito non sussiste quando la prestazione sia stata liquidata sulla base dei dati contributivi trasmessi dal datore di lavoro, non essendo imposto all'ente un onere di verifica preventiva di tali dati. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per denunciare l'asserita introduzione in appello di nuove difese/prospetti; la Corte ha escluso che la censura fosse correttamente configurata come mutatio libelli.
Richiamata dal ricorrente nel primo motivo, ma senza rilievo decisivo nella decisione, che ha fondato l'inammissibilità sul difetto di specificità del ricorso.
Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova dei fatti costitutivi dell'indebito; la Corte non ne ha desunto una violazione, ritenendo la censura inammissibile e comunque infondata nel merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte lo applica come requisito di specificità del ricorso per cassazione: il ricorrente deve trascrivere il contenuto rilevante degli atti processuali per consentire il controllo della censura.
Richiamato con riferimento al deposito in appello del prospetto analitico; la Corte non ha ravvisato un vizio utile alla cassazione, anche perché la censura era formulata in termini impropri.
art. 52, comma 2, legge n. 88/1989
È la norma invocata per l'irripetibilità delle somme percepite; la Corte ribadisce che opera solo al ricorrere dei presupposti previsti dalla disciplina sull'indebito previdenziale.
Interpretata nel senso che l'irripetibilità dell'indebito previdenziale richiede l'errore imputabile all'ente erogatore; tale errore non ricorre se la liquidazione è stata eseguita sulla base dei dati trasmessi dal datore di lavoro.
Richiamato come regola generale di ripetizione dell'indebito: in mancanza anche di uno solo dei presupposti dell'irripetibilità, opera la ripetibilità dell'indebito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che censura l'erronea valutazione di documenti o atti processuali deve rispettare rigorosamente l'onere di specificità: è necessario riportare compiutamente il contenuto degli atti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
- La deduzione di mutatio libelli è inconferente quando ciò che si contesta è una mera difesa del convenuto o la diversa ricostruzione dei fatti posta a base del calcolo della prestazione, e non l'introduzione di una nuova domanda.
- L'irripetibilità dell'indebito previdenziale presuppone il concorso di tutti i requisiti di legge, tra cui il pagamento in base a provvedimento definitivo e comunicato, l'errore imputabile all'ente erogatore e l'assenza di dolo dell'interessato; se manca anche uno solo di tali requisiti, si applica la regola generale della ripetibilità ex art. 2033 c.c.
- Non sussiste errore imputabile all'ente previdenziale, ai fini dell'irripetibilità dell'indebito, quando la liquidazione della prestazione sia stata effettuata sulla base dei dati contributivi trasmessi dal datore di lavoro, non gravando sull'ente un obbligo generalizzato di preventiva verifica di tali dati.
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