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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05329/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda una richiesta di restituzione di euro 1.287 corrisposti a titolo di disoccupazione agricola. In primo grado il tribunale aveva annullato la richiesta restitutoria; la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo non decisiva la riduzione delle giornate originariamente accertate e valorizzando la permanenza dell'iscrizione nel biennio. L'istituto previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 1, comma 59, della legge n. 247 del 2007, assumendo che l'indennità di disoccupazione debba essere corrisposta in relazione alle giornate di iscrizione negli elenchi nominativi e che, pertanto, il numero delle giornate riconosciute incida sull'ammontare della prestazione. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sostenendo che l'istituto non avesse censurato una delle affermazioni della sentenza impugnata, ma tale eccezione è stata disattesa perché la Corte ha individuato la vera ratio decidendi nella diversa affermazione relativa alla sussistenza del biennio di iscrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità, ha accolto il ricorso dell'istituto previdenziale, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla medesima corte d'appello in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata censurata perché non conforme al principio secondo cui l'indennità ordinaria di disoccupazione è corrisposta in base al numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, con incidenza diretta sul quantum della prestazione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 59, L. n. 247 del 2007

    La Corte richiama la disposizione per affermare che l'indennità di disoccupazione è corrisposta in relazione alle giornate di iscrizione negli elenchi nominativi e che tale dato rileva ai fini dell'ammontare della prestazione.

  • art. 1, comma 55, L. n. 247 del 2007

    La Corte lo interpreta nel senso che l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione, per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2008, è fissato nel 40% della retribuzione e va corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento.

  • art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, conv. in L. 7 dicembre 1989, n. 389

    È richiamato come parametro retributivo di calcolo dell'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione.

Massime di principio

  • Quando la prestazione di disoccupazione è parametrata alle giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, il numero delle giornate riconosciute non è un dato meramente formale, ma incide direttamente sulla misura economica della prestazione.
  • In sede di legittimità, l'eccezione di inammissibilità per mancata censura di un passaggio motivazionale non è fondata se quel passaggio non costituisce la vera ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La corretta applicazione della disciplina della disoccupazione agricola impone di verificare non solo la permanenza del requisito di iscrizione, ma anche il numero delle giornate effettivamente riconosciute, perché da esso dipende il quantum dovuto.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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