Cassazione Civile, Ordinanza n. 05323/2025 del 28/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una cartella esattoriale notificata per il recupero di contributi previdenziali dovuti alla Cassa di categoria per gli anni 2008-2012. Il professionista ha proposto opposizione sostenendo, e ottenendo in appello, che non fosse dovuta l'iscrizione obbligatoria né la contribuzione minima, poiché egli svolgeva attività di lavoro dipendente e non esercitava la libera professione in modo continuativo; la Corte d'appello aveva ritenuto illegittimo il regolamento della Cassa che prevedeva l'iscrizione automatica degli iscritti all'albo e la presunzione di esercizio della professione, richiamando un precedente della Cassazione. La Cassa ha ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sulla disciplina previdenziale dei geometri, sostenendo che la questione riguardava la contribuzione minima, dovuta anche in assenza di continuità dell'attività professionale; con il secondo ha dedotto che il proprio potere regolamentare, riconosciuto dalla legislazione sulla privatizzazione degli enti previdenziali, consentiva di prevedere l'obbligo contributivo minimo anche per attività saltuarie o occasionali e che, dopo la riforma del 1995, non operava più un divieto di doppia iscrizione tale da escludere la contribuzione alla Cassa per chi fosse già assicurato come lavoratore subordinato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Cassa. Ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi, affermando che il precedente orientamento seguito dalla Corte d'appello era stato superato dalla giurisprudenza successiva: l'iscrizione all'albo dei geometri è condizione sufficiente per far sorgere l'obbligo di iscrizione alla Cassa e di pagamento della contribuzione minima, senza che rilevino la occasionalità dell'esercizio della professione o la mancata produzione di reddito. Ha inoltre ribadito che è legittimo il potere regolamentare della Cassa di imporre il contributo minimo anche in caso di attività saltuaria e occasionale e che l'eventuale iscrizione a un'altra gestione previdenziale non esclude, di per sé, l'obbligo contributivo verso la previdenza di categoria, perché le attività svolte sono distinte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione, che dovrà uniformarsi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 1 l. n. 37 del 1967
richiamato dalla ricorrente come base dell'automatismo tra iscrizione all'albo e iscrizione alla Cassa.
le norme sono richiamate per sostenere la disciplina della contribuzione e del requisito della continuità professionale; la Corte afferma che, dopo la riforma del 1995, non operano in senso ostativo all'obbligo contributivo minimo nei termini sostenuti dalla resistente.
artt. 1 e ss. d.lgs. n. 509/1994
sono richiamati in relazione all'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati.
art. 5 dello Statuto della CIPAG
la Corte lo considera espressione del legittimo esercizio del potere regolamentare, idoneo a prevedere il contributo minimo anche per attività saltuaria o occasionale.
art. 2, comma 25, l. n. 335/1995
viene valorizzato come fondamento del principio per cui a ciascuna attività lavorativa o professionale deve corrispondere una specifica copertura previdenziale.
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
la Corte, seguendo l'orientamento successivo a Cass. n. 5375/2019, ritiene che l'autonomia degli enti privatizzati consenta di adottare determinazioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, includendo la previsione della contribuzione minima.
art. 1, comma 763, l. n. 296/2006
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme interpretative e modificative della disciplina dell'autonomia degli enti previdenziali.
art. 1, comma 488, l. n. 147/2013
richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto normativo sulla potestà regolamentare degli enti privatizzati.
art. 1, commi 2 e 6, d.lgs. n. 103/1996
richiamati dalla ricorrente a sostegno dell'ampiezza dei poteri regolamentari degli enti previdenziali.
art. 38 Cost.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela previdenziale e al sistema delle coperture obbligatorie.
Massime di principio
- Per gli iscritti all'albo dei geometri, l'iscrizione alla Cassa di categoria e il pagamento della contribuzione minima possono derivare dalla sola iscrizione all'albo, senza che assumano rilievo decisivo la continuità, la saltuarietà o l'occasionalità dell'esercizio professionale.
- L'ente previdenziale privatizzato può, nell'ambito del potere regolamentare attribuitogli dalla legge e dallo statuto, prevedere l'obbligo di contribuzione minima anche per gli iscritti che esercitino la professione in forma non continuativa, se ciò è funzionale all'equilibrio finanziario di lungo periodo.
- Dopo la riforma pensionistica del 1995, il principio di unicità della copertura previdenziale cede il passo al principio secondo cui a ciascuna attività lavorativa o professionale può corrispondere una distinta tutela previdenziale; pertanto, l'iscrizione ad altra gestione non esclude automaticamente l'obbligo verso la cassa professionale.
- La pretesa contributiva della cassa professionale non viola il divieto di doppia contribuzione quando le attività presidiate sono diverse, una svolta come lavoro subordinato e l'altra come libera professione.
- Un precedente giurisprudenziale favorevole all'esclusione dell'obbligo contributivo in caso di mancata continuità può essere superato da un successivo e consolidato orientamento di legittimità, al quale il giudice di merito deve uniformarsi.
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