Cassazione Civile, Ordinanza n. 05327/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
L'ente previdenziale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato un avviso di addebito relativo a contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2010, ritenendo maturata la prescrizione. L'istituto ha dedotto violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., sostenendo che la contribuente aveva presentato la dichiarazione reddituale del 20 settembre 2011 omettendo di compilare il quadro RR, e che tale omissione integrasse occultamento doloso del debito contributivo con conseguente sospensione della prescrizione. Secondo il ricorrente, il termine non decorreva dal 16 giugno 2011, ma dal 6 luglio 2011, in base al D.P.C.M. 12 maggio 2011; pertanto, alla notifica dell'avviso bonario del 18 luglio 2016 il credito non sarebbe stato ancora prescritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso e ha confermato l'impostazione della Corte territoriale. Ha ribadito che non esiste un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo idoneo a sospendere la prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. Per integrare tale causa di sospensione occorre un comportamento intenzionalmente diretto a celare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, tale da impedirgli di agire con gli ordinari controlli, non una mera difficoltà di accertamento. Poiché il ricorso pretendeva di desumere il dolo dalla sola omissione dichiarativa, senza altri elementi fattuali, la censura è stata respinta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'ente ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di decorrenza della prescrizione, ma la Corte non ne ha accolto la lettura perché ha escluso che la sola omissione del quadro RR incida automaticamente sul decorso del termine.
art. 2941, n. 8, c.c.
la sospensione della prescrizione opera solo in presenza di un occultamento doloso del debito contributivo, cioè di una condotta intenzionale idonea a impedire al creditore di agire, non quando vi sia una mera difficoltà di accertamento.
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
richiamata quale disciplina della gestione separata e dei contributi dovuti dai professionisti iscritti.
art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina dell'accertamento e riscossione dei contributi.
art. 1 d.lgs. n. 462/1997
richiamato dal ricorrente in relazione alla procedura di controllo delle dichiarazioni e alla comunicazione degli esiti.
art. 10, comma 1, d.lgs. n. 241/1997
richiamato dal ricorrente come disposizione collegata agli adempimenti dichiarativi dei contribuenti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 380 bis 1 c.p.c.
menzionato per la trattazione camerale e la riserva di deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- In materia di prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata, la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non integra di per sé occultamento doloso del debito e non determina automaticamente la sospensione del termine prescrizionale.
- La causa di sospensione prevista dall'art. 2941, n. 8, c.c. richiede un comportamento intenzionalmente diretto a nascondere al creditore l'esistenza dell'obbligazione, tale da rendergli impossibile agire con gli ordinari strumenti di controllo; non basta una mera difficoltà di accertamento del credito.
- L'accertamento dell'occultamento doloso è una valutazione di fatto che non può essere desunta in via automatica dal solo dato dell'omissione dichiarativa, ma richiede ulteriori elementi idonei a dimostrare il coefficiente psicologico dell'inadempiente.
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