Cassazione Civile, Ordinanza n. 05326/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da un geometra avverso una cartella esattoriale con cui la Cassa previdenziale di categoria chiedeva il recupero della contribuzione dovuta per gli anni 2009 e 2011. In appello l'opposizione era stata accolta perché la Corte territoriale aveva ritenuto illegittimo il regolamento della Cassa nella parte in cui imponeva l'iscrizione obbligatoria e la contribuzione anche ai geometri iscritti all'albo che esercitassero la professione senza continuità o esclusività, richiamando un precedente orientamento di legittimità. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione della normativa che disciplina autonomia regolamentare e poteri degli enti previdenziali privatizzati, sostenendo che la Cassa potesse legittimamente stabilire, con il proprio statuto, i soggetti obbligati all'iscrizione e alla contribuzione minima, anche in presenza di altra copertura previdenziale; con il secondo ha dedotto che la lite riguardava la contribuzione minima, dovuta a prescindere dalla continuità dell'attività professionale e dal reddito prodotto. Il controricorrente ha resistito; l'Agenzia delle entrate-riscossione è rimasta intimata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Cassa, ritenendo fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che l'orientamento richiamato dalla sentenza d'appello era stato superato dalla giurisprudenza successiva: per i geometri, l'iscrizione all'albo è condizione sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla Cassa e di pagamento della contribuzione minima, essendo irrilevante sia l'esercizio occasionale o non continuativo della professione sia la mancata produzione di reddito. Ha inoltre precisato che anche l'eventuale iscrizione ad altra gestione previdenziale non esclude l'obbligo verso la Cassa di categoria, poiché dopo la riforma del 1995 vale il principio della corrispondenza tra ogni attività lavorativa/professionale e una specifica copertura previdenziale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
È richiamato quale parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con entrambi i motivi di ricorso.
d.lgs. n. 509/1994, artt. 1 e ss.
La Corte richiama il quadro della privatizzazione degli enti previdenziali e la loro autonomia regolamentare nei limiti riconosciuti dalla legge.
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
Viene interpretato come norma che consente agli enti privatizzati di adottare i provvedimenti necessari ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, non limitandosi ai soli interventi indicati in modo tassativo dalla sentenza poi superata.
art. 1, comma 763, l. n. 296/2006
Richiamato nel ricorso come parte del quadro normativo sulla disciplina degli enti previdenziali privatizzati.
art. 1, comma 488, l. n. 147/2013
Richiamato nel ricorso come disposizione rilevante in tema di enti previdenziali privatizzati.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere che lo statuto dell'ente può determinare modalità di iscrizione obbligatoria e identificazione dei soggetti tenuti all'iscrizione.
art. 1 l. n. 37/1967
Richiamato nel ricorso nel quadro della disciplina previdenziale dei geometri.
La Corte afferma che il sistema originario e quello successivo alla privatizzazione consentono l'imposizione della contribuzione minima e non escludono l'obbligo per il geometra iscritto all'albo; viene inoltre ribadito che la diversa eventuale copertura previdenziale non è di per sé ostativa.
art. 5 Statuto CIPAG approvato con d.m. 27 febbraio 2003
È ritenuto espressione legittima del potere regolamentare della Cassa, nella parte in cui prevede l'obbligo di contribuzione minima anche per attività svolte in forma saltuaria o occasionale.
art. 2, comma 25, l. n. 335/1995
È richiamato per affermare il principio generale secondo cui a ciascuna attività lavorativa o professionale deve corrispondere una specifica copertura assicurativa/previdenziale.
art. 10, comma 6, l. n. 773/1982
È richiamato per precisare che, anche in ipotesi di mancato svolgimento dell'attività professionale, può permanere un obbligo contributivo minimo nei confronti della Cassa.
Massime di principio
- Per la Cassa previdenziale di categoria dei geometri, l'iscrizione all'albo professionale è di regola sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla Cassa e di pagamento della contribuzione minima, senza che rilevi la circostanza che l'attività sia svolta solo in modo occasionale o non produca reddito.
- Il potere regolamentare degli enti previdenziali privatizzati può legittimamente individuare i presupposti dell'obbligo contributivo e della contribuzione minima, purché ciò sia coerente con la disciplina legale e con le esigenze di equilibrio finanziario di lungo termine dell'ente.
- Dopo la riforma pensionistica del 1995, la mera iscrizione a un'altra gestione previdenziale non esclude automaticamente gli obblighi verso la previdenza di categoria, quando il contribuente svolga attività professionali distinte.
- L'eventuale non continuità dell'esercizio professionale non esonera, di per sé, dal contributo minimo o di solidarietà previsto dalla disciplina della Cassa, se la normativa di categoria collega l'obbligo alla sola iscrizione all'albo o ad altri presupposti fissati legittimamente dal regolamento.
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