Cassazione Civile, Ordinanza n. 05335/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli di una lavoratrice/lavoratore, disposta perché il datore di lavoro non era ritenuto agricolo. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda volta ad accertare l’irripetibilità delle indennità di disoccupazione agricola e aveva altresì condannato il datore di lavoro a versare contributi alla gestione ordinaria dei lavoratori subordinati. La Corte d’appello ha confermato tale decisione, osservando che la condanna al pagamento dei contributi alla gestione ordinaria non era stata impugnata e che il datore non era stato evocato in appello, con conseguente formazione del giudicato su quel capo; ha inoltre ritenuto tardiva, per decadenza di 120 giorni, la domanda di disoccupazione, perché presupponeva l’impugnazione della cancellazione dagli elenchi. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 22 del d.l. n. 7/1970, sostenendo che la domanda implicava l’accertamento della natura agricola del datore di lavoro e che, pertanto, il termine decadenziale non doveva applicarsi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso. Ha affermato che compete al giudice di merito interpretare la domanda e che, nel caso concreto, la pretesa del ricorrente presupponeva comunque una tempestiva impugnazione della cancellazione dagli elenchi dei braccianti, impugnazione che non risultava proposta nel termine di decadenza. Ne è conseguito il rigetto del ricorso. La Corte ha inoltre dato atto delle spese irripetibili ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. e della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il ricorrente lo invocava per sostenere l’inapplicabilità del termine decadenziale, ma la Corte ha ritenuto che la domanda, per come interpretata dal giudice di merito, presupponesse comunque la tempestiva impugnazione della cancellazione dagli elenchi.
Richiamato per la declaratoria di spese irripetibili.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’interpretazione della domanda giudiziale spetta al giudice di merito e, in sede di legittimità, è censurabile solo nei limiti del vizio di legittimità dedotto e adeguatamente articolato.
- Quando la pretesa sostanziale presuppone l’impugnazione di un atto amministrativo o di gestione già lesivo, la mancata proposizione dell’impugnazione nel termine di decadenza impedisce l’esame del merito della domanda consequenziale.
- La formazione del giudicato interno su un capo di sentenza non impugnato impedisce di rimettere in discussione quel punto nel successivo grado di giudizio.
- In presenza di una domanda proposta oltre il termine decadenziale applicabile, la relativa censura in cassazione è inammissibile se mira soltanto a rimettere in discussione la qualificazione operata dal giudice di merito senza evidenziare un errore di diritto nell’interpretazione della domanda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 28 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05323/2025 del 28/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 28 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05326/2025 del 28/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 28 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05327/2025 del 28/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 28 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05329/2025 del 28/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 28 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05336/2025 del 28/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 28 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05337/2025 del 28/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →