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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33367/2025 del 20/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia origina da un avviso di liquidazione emesso da un Comune per il pagamento della TARES relativa all'anno 2014 nei confronti di una società. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi della contribuente; in appello la CTR aveva invece accolto l'impugnazione del Comune, ritenendo che vi fosse stata omissione della denuncia iniziale o di variazione in ordine alla produzione di rifiuti e all'affidamento a terzi delle operazioni di smaltimento. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 63, 70, 71 e 72 del d.lgs. n. 507 del 1993 e dell'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, prospettando la decadenza del potere di esazione; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 1, commi 641, 642 e 649, della l. n. 147 del 2013 e dell'art. 62 del d.lgs. n. 503 del 1993. Dopo il ricorso è stato depositato un atto di rinuncia, con il quale la società ha dichiarato che, a seguito di atti di fusione societaria, la vicenda tra le parti era stata definita. Il Comune, pur prendendo atto della rinuncia, ha insistito per la conferma della sentenza di appello e per la condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione, in ragione della rinuncia al ricorso. Ha tuttavia regolato le spese secondo la soccombenza virtuale e le ha poste a carico della società ricorrente, osservando che nel merito la questione della decadenza era stata eccepita dal ricorrente ma risultava nuova rispetto alle questioni devolute nei gradi di merito, e che la sentenza impugnata aveva accertato l'assenza di dichiarazione iniziale o di variazione sulla produzione di rifiuti, adempimento necessario per ottenere la verifica degli importi richiesti. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché tale previsione non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene richiamato come norma del mezzo di impugnazione per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso

  • artt. 63, 70, 71 e 72 d.lgs. n. 507 del 1993

    sono invocati dalla ricorrente a sostegno della censura sulla decadenza e sulla disciplina dell'esazione della pretesa TARES/TARSU

  • art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006

    è richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta decadenza del potere di accertamento o di riscossione

  • art. 1, commi 641, 642 e 649, l. n. 147 del 2013

    sono richiamati dalla ricorrente come disposizioni della disciplina del prelievo sui rifiuti invocate per contestare la pretesa tributaria

  • art. 62 d.lgs. n. 503 del 1993

    è richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte sul suo contenuto

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, se ritualmente notificata o comunicata, determina l'estinzione del processo di cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    è richiamato quale fonte introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo indirettamente nel contesto della tassonomia, ma nel testo non è oggetto di specifica statuizione

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale e ricettizio: non richiede l'accettazione della controparte, ma deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati con visto; se la forma è rispettata, determina l'estinzione del processo di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
  • Anche quando la rinuncia non sia stata accettata dalla controparte, il giudizio di cassazione si estingue per sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del processo.
  • In caso di rinuncia al ricorso, le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale, valutando l'assetto delle questioni sostanziali e processuali emergenti dagli atti.
  • La questione proposta per la prima volta in cassazione è suscettibile di essere considerata nuova e quindi non utilmente scrutinabile quando non risulti devoluta nei gradi di merito.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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