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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6606/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della Corte d'appello che lo ha dichiarato colpevole della detenzione illegale, in concorso, di un kalashnikov AK-47 e altre armi da guerra (art. 2 legge n. 895/1967). I principali motivi di ricorso sono: (1) la doglianza sull'utilizzabilità delle intercettazioni realizzate mediante captatore informatico ("trojan") autorizzate in altro procedimento penale, con contestata violazione degli artt. 266, 267 e 270 c.p.p. e della disciplina riformata dal d.lgs. 216/2017; si sostiene che l'intercettazione non poteva essere utilizzata nel presente processo poiché il reato contestato non rientrerebbe nell'elenco degli articoli richiamati dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. e perché sarebbe intervenuta una riqualificazione che avrebbe reso irrilevante la connessione; (2) la doglianza sulla sussistenza del concorso nella detenzione delle armi, sostenendo che dalle intercettazioni emergerebbe solo la conoscenza del possesso da parte del fratello e non la disponibilità materiale dell'arma; (3) la censura procedurale per omesso esame in appello di motivi aggiunti presentati dal secondo difensore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato, confermando la sentenza di merito. In particolare: (i) è stata confermata la legittimità delle intercettazioni con captatore informatico disposte con decreto del 19/11/2019 nell'ambito del procedimento originario (iscrizione anteriore al 10/9/2020) e la loro utilizzabilità nel giudizio, anche alla luce della disciplina previgente (art. 13 d.l. n.152/1991, conv. legge n.203/1991) e della giurisprudenza delle Sezioni Unite; è stato escluso che l'entrata in vigore del d.lgs. 216/2017 (e successive proroghe) rendesse applicabile la nuova disciplina al caso di specie; è stato inoltre richiamato che, in ogni caso, sussistevano ipotesi di utilizzabilità eccezionale (art. 270 c.p.p. salva l'indispensabilità ai fini dell'accertamento di fatti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e art. 380, comma 2, lett. g)). (ii) La Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla sussistenza del concorso: le intercettazioni e gli altri elementi probatori dimostravano la disponibilità materiale o comunque la conoscenza del luogo di custodia dell'arma e la volontà di contribuire al progetto di detenere armi per vendetta. (iii) I "motivi nuovi e aggiunti" depositati dal secondo difensore sono stati ritenuti inammissibili per vizi formali del deposito elettronico (assenza di sottoscrizione digitale e mera scansione), per cui l'omesso esame non dà luogo a censura utile. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 2 legge n. 895/1967

    Norma che incrimina il porto/detenzione di armi da guerra; la Corte ha ritenuto provata la fattispecie in concorso sulla base delle intercettazioni e degli altri elementi probatori

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante di tipo mafioso; la circostanza aggravante era stata inizialmente contestata ma poi esclusa in fase successive; la Corte ha individuato che la motivazione autorizzativa delle intercettazioni aveva comunque legittimato l'uso delle stesse

  • art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p.

    Elenco dei reati di criminalità organizzata per l'applicabilità della disciplina derogatoria sulle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che, per i procedimenti iscritti prima del 10/9/2020, continuava ad applicarsi la disciplina previgente (art. 13 d.l. n.152/1991)

  • artt. 266, 267 e 270 c.p.p.

    Norme sullo svolgimento e utilizzazione delle intercettazioni; la Corte ha escluso l'inutilizzabilità dei captatori informatici nel caso specifico, richiamando l'eccezione prevista da art. 270 comma 1 e l'ipotesi di utilizzabilità eccezionale per fatti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (art. 380, comma 2, lett. g)

  • d.lgs. n. 216/2017

    Riforma in materia di intercettazioni; la Corte ha chiarito che l'applicazione della riforma è stata differita per i procedimenti iscritti dopo il 10/9/2020 e quindi non era applicabile al procedimento originario del 2019

  • art. 13 d.l. n.152/1991 conv. legge n.203/1991

    Disciplina previgente che consente intercettazioni ampliate nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata, anche in luoghi di privata dimora; la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina al procedimento originario iscritto nel 2019

  • art. 24, comma 6-quater d.l. 28/10/2020, n.137 conv. legge n.176/2020

    Norme sulle modalità di deposito telematico di motivi nuovi e memorie; la Corte ha accertato il difetto formale (assenza di firma digitale e uso di mera scansione) che rende inammissibile l'atto contenente motivi nuovi

  • Sez. U., n. 26889/2016 (Scurato) e Sez. U. n. 4265/1998; n. 10086/1998

    Giurisprudenza costituzionale/di legittimità utilizzata per interpretare i limiti di ammissibilità delle intercettazioni con captatori informatici e il principio "tempus regit actum"; la Corte ha richiamato questi precedenti per sostenere che le novità normative non retroagiscono ai procedimenti anteriori alla data di entrata in vigore

Massime di principio

  • Le intercettazioni con captatore informatico autorizzate in procedimenti iscritti prima del 10/9/2020 sono valutate secondo la disciplina previgente (art.13 d.l. n.152/1991) e possono essere utilizzate anche in procedimenti collegati se la loro autorizzazione iniziale è adeguatamente motivata
  • La riforma del d.lgs. 216/2017 si applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore differita; non può essere invocata retroattivamente per rendere inutilizzabili intercettazioni autorizzate anteriormente
  • L'utilizzabilità di intercettazioni disposte per un procedimento diverso può essere eccezionalmente ammessa quando i risultati sono indispensabili per l'accertamento di fatti per i quali è prevista la procedibilità con arresto in flagranza (richiamo ad art. 270 c.p.p. e art. 380 c.p.p.)
  • Per configurare il concorso nella detenzione di armi è necessaria la disponibilità materiale o una situazione di fatto che consenta al concorrente di disporre dell'arma: la mera conoscenza del possesso altrui è, di norma, insufficiente, salvo elementi probatori che dimostrino accesso, controllo o volontà di contribuire al reato
  • Gli atti difensivi "nuovi" depositati telematicamente devono rispettare i requisiti formali (formato PDF ottenuto da documento testuale, firma digitale o firma elettronica qualificata); l'omissione di tali requisiti rende l'atto inammissibile e il relativo motivo privo di rilievo

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