Cassazione Civile, Ordinanza n. 18652/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’azione risarcitoria promossa da una società per i danni subiti a seguito dell’esondazione del fiume Tronto del 1992, danni ritenuti in appello imputabili alla responsabilità del Ministero per gravi lacune progettuali e tecniche negli interventi di sistemazione idraulica. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche aveva riformato il primo grado, escluso la prescrizione applicando il termine decennale ricavato dall’art. 2947, comma 3, c.c. per effetto della prescrizione del reato di inondazione colposa, e condannato il Ministero al risarcimento di euro 221.456,00 liquidati all’attualità, con interessi legali dalla pubblicazione della sentenza. La società ricorrente ha censurato: 1) la violazione delle norme su adempimento, prova e risarcimento (artt. 115 c.p.c., 1218, 1219, comma 2, n. 1, 1223, 1224 e 2697 c.c.) per avere il giudice liquidato il danno all’attualità senza retrodatare rivalutazione e interessi all’epoca del fatto illecito, sostenendo che la stima fosse stata ricavata da documentazione contabile dell’epoca dell’evento e che il ristoro fosse quindi incompleto; 2) l’omessa pronuncia, ex artt. 112 e 91 c.p.c., sul rimborso delle spese della consulenza tecnica di parte, riconosciute in motivazione ma non nel dispositivo. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di merito aveva espressamente liquidato il danno all’attualità, usando la documentazione contabile pregressa solo come parametro obiettivo e procedendo a una quantificazione equitativa complessiva; inoltre la ricorrente non aveva allegato né provato un ulteriore danno da ritardo né l’insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il vizio di omessa pronuncia del Tribunale superiore delle acque pubbliche non è deducibile con ricorso per cassazione, dovendo essere proposto il rimedio della rettificazione previsto dall’art. 204 del r.d. n. 1775/1933. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della società ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la liquidazione del danno "all’attualità" era corretta e che non spettava la retrodatazione automatica degli interessi e della rivalutazione in assenza di specifica allegazione/prova di un danno da ritardo. Ha inoltre escluso l’ammissibilità del motivo di omessa pronuncia relativo alle spese della consulenza tecnica di parte, perché per le decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche il rimedio è la rettificazione ex art. 204 r.d. n. 1775/1933 e non il ricorso per cassazione. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
per i danni derivanti da fatto integrante reato si applica il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato, anche se nel caso concreto il reato era prescritto
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo come norma asseritamente violata nella valutazione del materiale probatorio
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, ma non ritenuto decisivo dalla Corte
art. 1219, comma 2, n. 1, c.c.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza accoglimento
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo in tema di integrale risarcimento del danno
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo con riferimento a interessi e mora
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo in tema di onere della prova
indicato quale parametro di censura per violazione o falsa applicazione di legge
richiamato nel secondo motivo per dedurre omessa pronuncia
richiamato nel secondo motivo per le spese di lite e il rimborso della consulenza di parte
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
indicato come base del motivo di omessa pronuncia
art. 204 del r.d. n. 1775 del 1933
individua il rimedio della rettificazione avverso specifici vizi delle sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche, compresa l’omessa pronuncia
art. 517 del codice di rito del 1865
richiamato dall’art. 204 r.d. n. 1775/1933 per delimitare i casi di rettificazione
richiamato insieme all’art. 449 c.p. come fattispecie del delitto di inondazione colposa
richiamato insieme all’art. 426 c.p. come fattispecie del delitto di inondazione colposa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti
Massime di principio
- Nel debito risarcitorio da illecito aquiliano il giudice può liquidare il danno all’attualità, valorizzando dati contabili pregressi come meri parametri obiettivi e procedendo a una valutazione complessiva anche equitativa.
- La rivalutazione e gli interessi non operano in modo meccanico e automatico: gli interessi compensativi servono a reintegrare il pregiudizio da ritardo solo se il danneggiato alleghi e provi, anche presuntivamente, un effettivo danno da mancata disponibilità della somma o l’insufficienza della rivalutazione.
- In mancanza di specifica allegazione del danno da ritardo, non è dovuta la retrodatazione automatica degli interessi sulla somma liquidata a titolo risarcitorio.
- L’omessa pronuncia del Tribunale superiore delle acque pubbliche non è deducibile con ricorso per cassazione, dovendo essere esperito lo specifico rimedio della rettificazione previsto dalla disciplina speciale.
- Quando la sentenza di merito è censurata per un vizio che ha un rimedio speciale tipizzato, il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto del mezzo di impugnazione corretto.
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