Cassazione Civile, Ordinanza n. 27177/2021 del 06/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società aveva citato davanti al Tribunale un soggetto chiedendone la condanna al pagamento di una penale per la mancata riconsegna di cinque autoveicoli concessi a noleggio, oltre al risarcimento del danno. Il convenuto aveva ammesso di aver preso a nolo i veicoli e aveva dedotto di averli sub-noleggiati a un terzo, chiamato in causa e rimasto contumace. Il Tribunale aveva poi sospeso il processo civile ex art. 295 c.p.c. fino alla definizione di un procedimento penale pendente a carico del terzo chiamato, relativo tra gli altri ai medesimi fatti. La società ha proposto regolamento di competenza denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 295 c.p.p., 75 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., sostenendo che non sussistesse alcuna pregiudizialità penale idonea a giustificare la sospensione necessaria del giudizio civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha ritenuto illegittima la sospensione del giudizio civile disposta dal Tribunale e ha ordinato la prosecuzione del processo. Ha affermato che, nel sistema vigente, il processo civile e quello penale sono tendenzialmente autonomi e che la sospensione necessaria per pregiudizialità è ammessa solo nei casi espressamente previsti, non potendo essere disposta soltanto perché nei due procedimenti vengano in rilievo gli stessi fatti. Le spese del procedimento sono state rimesse al definitivo; è stato inoltre dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sospensione necessaria è ammessa solo nei casi di effettiva pregiudizialità tecnica o in presenza di una specifica previsione normativa; non basta la mera pendenza di un processo penale su fatti analoghi.
È richiamato come norma che esaurisce il coordinamento preventivo tra azione civile e processo penale, sancendo l'autonomia dei giudizi e la prosecuzione parallela, salvo i casi di trasferimento dell'azione civile nel penale.
È evocato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, ma la Corte non ne fonda la decisione in modo autonomo.
La Corte li richiama per ribadire che la sospensione del giudizio civile può rilevare solo se la sentenza penale è destinata a esplicare efficacia di giudicato nel diverso giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norma processuale richiamata per la decisione in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- Nel vigente sistema dei rapporti tra giudizio civile e processo penale non esiste una regola generale di pregiudizialità penale rispetto al civile: il giudizio civile prosegue autonomamente, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
- La sospensione necessaria del processo civile non può essere giustificata dalla sola coincidenza dei fatti storici oggetto dei due procedimenti; occorre che la decisione civile dipenda giuridicamente dall'accertamento del reato.
- L'unico strumento generale di coordinamento preventivo tra azione civile e processo penale è quello previsto dall'art. 75 c.p.p., che contempla la prosecuzione autonoma dei giudizi e, nei casi previsti, il trasferimento dell'azione civile nel penale.
- Per ritenere sussistente una pregiudizialità idonea a sospendere il giudizio civile è necessario che la sentenza penale sia suscettibile di spiegare efficacia di giudicato nel processo civile ai sensi delle norme speciali richiamate dalla Corte.
- In presenza di sospensione illegittima del giudizio civile per asserita pregiudizialità penale, il rimedio è l'accoglimento del regolamento e l'ordine di prosecuzione del processo.
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