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Sentenza

Sentenza del 18/05/2016 n. 10189 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il recupero delle agevolazioni «prima casa» riconosciute a C.G. per l’acquisto, il 5 luglio 2005, di una villetta unifamiliare a Palermo. L’Ufficio aveva emesso un avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale e delle sanzioni, ritenendo l’immobile di lusso. La CTP di Palermo aveva respinto il ricorso della contribuente; la CTR della Sicilia, con sentenza n. 145/24/09 depositata il 25 novembre 2009, aveva invece accolto l’appello, ravvisando l’illegittimità dell’avviso per mancato sopralluogo in contraddittorio e negando la natura di immobile di lusso. Aveva inoltre escluso dal calcolo il seminterrato di 146 mq, applicato i criteri del D.M. 10 maggio 1977 anziché quelli del D.M. 2 agosto 1969 e riformato la statuizione sulle spese. L’Agenzia ha proposto sei motivi: contestava l’obbligo del sopralluogo e del contraddittorio preventivo; l’errata individuazione della normativa applicabile alla categoria di lusso e al calcolo della superficie; l’omessa valutazione della piscina di 104 mq e del seminterrato; nonché la decisione sulle spese. La contribuente sosteneva anche l’inammissibilità della censura normativa perché proposta per la prima volta in cassazione e l’esistenza di un giudicato interno sulle sanzioni.

La decisione

La Cassazione ha respinto l’eccezione di giudicato interno sulle sanzioni: la loro non debenza era conseguenza della decisione di merito e non una statuizione autonoma. Ha accolto il secondo motivo, stabilendo che non esiste un obbligo assoluto di sopralluogo e che, per i tributi non armonizzati, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione normativa. Ha accolto congiuntamente il terzo e il quinto motivo: per stabilire se l’abitazione sia di lusso ai fini dell’agevolazione prima casa si applica il D.M. 2 agosto 1969, non il D.M. 10 maggio 1977, dettato per il calcolo del costo dei nuovi edifici. Ha accolto anche il quarto e il sesto motivo: la CTR aveva omesso di valutare la piscina di 104 mq, superiore alla soglia di 80 mq prevista dal decreto, e aveva escluso ingiustificatamente il seminterrato di 146 mq; nel calcolo della superficie utile rilevano i vani interni anche se privi di abitabilità, mentre si escludono soltanto le categorie indicate dalla giurisprudenza, tra cui cantine, soffitte, balconi e terrazze. Il primo motivo sulle spese è rimasto assorbito. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato a una diversa sezione della CTR della Sicilia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla debenza delle imposte o delle sanzioni: il giudice del rinvio dovrà riesaminare la causa applicando i principi indicati.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 15 e 47

    Invocati dall’Agenzia per contestare la statuizione sulle spese e la sua relazione con la sospensione cautelare. Il relativo motivo è stato assorbito, senza una decisione di merito della Cassazione su tali disposizioni.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7 e 13, comma 2

    Nè può affermarsi l'applicabilità della disciplina prevista in linea generale per la formazione degli atti amministrativi L. n. 241 del 1990, ex art. 7, atteso che l'accertamento tributario viene svolto sulla base di una disciplina speciale e derogatoria (cfr. L. n. 241 del 1990 , art. 13, comma 2 e successive modifiche).

    La procedura di accertamento tributario segue una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella generale di formazione degli atti amministrativi; perciò l’art. 7 non comporta, di per sé, l’obbligo di sopralluogo o di contraddittorio preventivo.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5

    Peraltro, anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), in relazione al disposto dell'art. 6, comma 5, non può ritenersi esistente un principio generale di contraddittorio in ordine alla formazione della pretesa fiscale, atteso che l'obbligatorietà dell'invito da rivolgere al contribuente al fine di fornire chiarimenti o produrre documenti sorge solo se vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, che possono derivare sia dal contenuto intrinseco dell'atto del contribuente, sia dal confronto tra l'atto in questione ed i diversi dati dei quali l'Ufficio abbia disponibilità (cfr., tra le altre, Cass. civ. sez. 5^, 29 novembre 2010, n. 26316).

    L’invito al contribuente previsto dall’art. 6, comma 5, è obbligatorio quando vi siano incertezze rilevanti sulla dichiarazione; la norma non fonda un obbligo generale di contraddittorio preventivo per ogni accertamento.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1 della Tariffa, Parte I, e nota 2-bis

    Per consolidata giurisprudenza (cfr., tra le molte, Cass. civ. sez. 5^, 28 luglio 2010, n. 17600; Cass. civ. sez. 6^ - 5^ ord. 21 ottobre 2014, n. 22310) ed anche per espressa previsione normativa art. 1 della Tariffa, che prevede l'applicazione dell'imposta di registro con un'aliquota del 3% per l'ipotesi in cui il trasferimento ha per oggetto case di abitazioni non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella G.U. n. 218 del 27 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota 11-bis), le caratteristiche delle abitazioni non di lusso, per le quali operano i benefici "prima casa", sono desumibili unicamente dal D.M. 2 agosto 1969.

    La qualificazione dell’abitazione ai fini del beneficio prima casa deve essere effettuata secondo i criteri del D.M. 2 agosto 1969, richiamato dalla disciplina dell’imposta di registro; non è consentito sostituirli con criteri di altre normative aventi finalità diverse.

  • D.M. 2 agosto 1969, artt. 4 e 6

    Orbene, come correttamente evidenziato dalla ricorrente nel quarto motivo, l'esistenza della piscina di mq 104 (cfr. art. 4 del citato D.M.) non è stata contestata da parte della contribuente.

    La piscina costituisce un parametro rilevante per la qualificazione dell’immobile di lusso; nel caso concreto la piscina di 104 mq superava il limite di 80 mq previsto dall’art. 4 e doveva essere valutata. Ai fini dell’art. 6, la superficie utile superiore a 240 mq va calcolata secondo il decreto, includendo i vani interni anche se privi di abitabilità, salvo le categorie da escludere.

  • D.M. 10 maggio 1977, n. 801

    Il riferimento al D.M. 10 maggio 1977, introdotto dalla contribuente a sostegno di una diversa e più favorevole modalità di computo della superficie dell'immobile, non è applicabile alla tematica in oggetto, trattandosi di normativa secondaria dettata per la finalità specifica della determinazione del costo dei nuovi edifici, che non ha attinenza alcuna con la disciplina agevolativa in esame, che limita il beneficio alle abitazioni non di lusso.

    Il decreto, dettato per determinare il costo dei nuovi edifici, non è applicabile al calcolo della superficie rilevante per stabilire se un’abitazione sia di lusso ai fini dell’agevolazione prima casa.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    È la base processuale indicata per le censure di violazione di legge e di omessa motivazione esaminate dalla Corte; i motivi di cui ai nn. 3 e 5 sono stati accolti nei termini specificati in sentenza.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    La Corte ha rilevato che la disposizione era stata abrogata dalla legge n. 69 del 2009 e non era applicabile al ricorso relativo a una sentenza depositata il 25 novembre 2009; la formulazione dei quesiti di diritto e dei momenti di sintesi era quindi superflua.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario non si può presumere un obbligo generalizzato di sopralluogo o di contraddittorio preventivo: occorre individuare una specifica disposizione che imponga l’interlocuzione, oppure verificare se ricorrano le condizioni previste dalla legge, come incertezze rilevanti sulla dichiarazione.
  • Per le agevolazioni prima casa, la categoria di abitazione di lusso va determinata applicando i criteri normativi specificamente richiamati dalla disciplina fiscale, senza sostituirli con regole dettate per finalità diverse, anche se producono un calcolo più favorevole al contribuente.
  • La superficie rilevante non coincide necessariamente con quella abitabile o legittimamente utilizzabile: secondo i criteri applicati in questa decisione, i vani interni vanno conteggiati anche se privi del requisito dell’abitabilità, salvo le categorie espressamente escluse.
  • Se un parametro materiale che può determinare la qualificazione di lusso è pacifico e decisivo, il giudice deve valutarlo espressamente; ometterlo può integrare un vizio della decisione e giustificare il rinvio per un nuovo esame.
  • La cassazione con rinvio non equivale a una decisione definitiva sulla pretesa fiscale: il giudice di rinvio deve riesaminare i fatti e gli effetti tributari attenendosi ai principi di diritto stabiliti dalla Corte.

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