Cassazione Civile, Ordinanza n. 27589/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di restituzione di somme fatturate e pagate per utenza elettrica sulla base di una lettura ritenuta illegittima del contatore rimosso, con emissione di bollette asseritamente eccessive e anomale nel biennio 2008/2009. Il giudice di pace aveva accolto la domanda e condannato le società alla restituzione di Euro 4.611,54 oltre accessori; il tribunale, in appello, ha invece rigettato la domanda. In cassazione il consumatore ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 67 vicies semel del Codice del consumo, sostenendo che, in una relazione professionista-consumatore, l'onere di provare l'effettiva erogazione del servizio e il corretto funzionamento del contatore gravasse sul somministrante e non sull'utente; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 112 e 115 c.p.c. e della delibera AEEG 200/99, lamentando che il tribunale avesse attribuito valore di presunzione alla sottoscrizione del verbale di verifica da parte di un familiare presente alla rimozione del contatore e all'annotazione manuale 'esatta', nonché che avesse mal valutato le prove testimoniali e documentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la sentenza di appello era sorretta da una duplice ratio decidendi: da un lato l'applicazione delle regole generali dell'indebito oggettivo, con onere dell'attore di provare pagamento e assenza di causa debendi; dall'altro, comunque, l'accertamento in fatto che le società avevano fornito prova sufficiente del corretto funzionamento del contatore e dell'esattezza della lettura mediante il verbale di verifica e la relativa sottoscrizione. Poiché il ricorrente aveva censurato solo la prima ratio, il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a rimettere in discussione apprezzamenti di fatto e valutazioni probatorie riservati al giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel caso di azione di ripetizione di indebito, secondo la Corte territoriale richiamata in sentenza, spetta all'attore provare l'avvenuto pagamento e l'assenza di causa giustificativa; la Cassazione non entra nel merito di questa affermazione perché il relativo motivo è comunque inammissibile per mancata censura della seconda ratio decidendi.
È richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell'onere probatorio; la Corte non accoglie la censura, dichiarandola inammissibile per la presenza di una ratio autonoma non impugnata.
art. 67 vicies semel d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
È invocato dal ricorrente per sostenere un diverso riparto dell'onere della prova nel rapporto professionista-consumatore; la Corte non ne affronta il contenuto nel merito, limitandosi a dichiarare inammissibile il motivo.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro della censura sulla motivazione e sul valore probatorio attribuito agli elementi istruttori; la Corte ritiene la doglianza inammissibile perché investe valutazioni di fatto.
È invocato dal ricorrente in relazione alla dedotta erronea valutazione delle prove; la Corte reputa la censura inammissibile in quanto diretta contro apprezzamenti di merito.
È richiamato per contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie; la Corte ribadisce che la scelta e valutazione delle prove appartiene al giudice di merito.
art. 3, 5, 9, 10, 11 delibera AEEG 200/99
Sono richiamati dal ricorrente per sostenere che il verbale di sostituzione del contatore non potesse fondare la presunzione di correttezza della lettura; la Corte non esamina il merito della questione, dichiarando inammissibile il motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è di per sé sufficiente a giustificare il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non vengono censurate tutte le rationes.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura degli elementi istruttori, trattandosi di attività riservata al giudice di merito.
- Nelle controversie relative a fatturazioni di energia e letture del contatore, la contestazione del credito può coinvolgere il riparto dell'onere della prova tra utente e somministrante, ma il ricorso deve colpire specificamente tutte le basi logiche e giuridiche della decisione impugnata.
- L'attribuzione di valore probatorio a verbali di verifica e a sottoscrizioni apposte in occasione della sostituzione del contatore è questione di merito, non sindacabile in cassazione se motivata in modo non meramente apparente.
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