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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26474/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

Un utente intestatario di utenza idrica aveva ottenuto dal Giudice di pace la declaratoria di prescrizione di un credito di euro 808 portato da una fattura emessa dal Comune per consumi idrici, fognatura e depurazione relativi a un periodo anteriore. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione contro tale decisione, deducendo un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 10, della l. n. 205/2017 e dell’art. 11 disp. prel. c.c., sostenendo che la disciplina della prescrizione biennale per il servizio idrico si applica solo alle fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020 e non consente di estendere retroattivamente il nuovo termine ai consumi anteriori; ha inoltre sostenuto che per il periodo precedente sarebbe rimasto applicabile il termine quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., e che la sentenza impugnata avrebbe fatto erronea applicazione retroattiva della norma.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito la questione sulla prescrizione del credito idrico, perché ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso. Ha osservato che il ricorrente non aveva chiarito la natura del procedimento definito dal Giudice di pace e, soprattutto, non aveva dimostrato che la sentenza fosse stata resa fuori dall’ambito della giurisdizione equitativa necessaria del giudice di pace o in una controversia relativa a contratti conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c. In assenza di tale specificazione, la decisione del Giudice di pace, avente valore entro il limite previsto, doveva ritenersi pronunciata secondo equità e quindi impugnabile solo con appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c., non con ricorso diretto per cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna pronuncia sulle spese per mancata difesa dell’intimato. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorrente lo invoca come norma che consente la censura per violazione di legge, ma la Corte non entra nel merito perché ritiene il ricorso inammissibile per difetto del mezzo di impugnazione esperibile.

  • art. 339 c.p.c.

    Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia

    Per le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità l’appello a motivi limitati è l’unico rimedio ordinario esperibile, con esclusione del ricorso diretto per cassazione.

  • art. 113, comma 2, c.p.c.

    Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro

    Le controversie di valore entro la soglia indicata rientrano nella giurisdizione equitativa necessaria del giudice di pace.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È richiamato dal ricorrente a sostegno dell’interpretazione letterale della disciplina sulla prescrizione, ma la Corte non decide sul punto per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    È invocato per negare l’applicazione retroattiva della norma sulla prescrizione biennale, ma la questione resta non scrutinata nel merito.

  • art. 1, comma 10, l. 205/2017

    È la disposizione sulla prescrizione biennale dei crediti relativi al servizio idrico, richiamata dal ricorrente come fonte di un’applicazione temporalmente limitata alle fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020.

  • art. 1, comma 4, l. 205/2017

    Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni

    È la norma sostanziale che riduce a due anni il termine di prescrizione del corrispettivo del servizio idrico.

  • art. 1342 c.c.

    È richiamato come possibile eccezione alla regola dell’equità necessaria del giudice di pace, per le controversie derivanti da contratti conclusi mediante moduli o formulari; il ricorrente però non ne ha provato la ricorrenza.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    È invocato dal ricorrente quale termine prescrizionale applicabile ai crediti per i consumi anteriori alla disciplina introdotta dalla l. n. 205/2017.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Le sentenze del giudice di pace rese in cause di valore non eccedente la soglia di equità necessaria sono, salvo eccezioni espressamente previste, da considerare pronunciate secondo equità, a prescindere dal contenuto della decisione.
  • Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia impugnabile con appello a motivi limitati o con ricorso per cassazione occorre avere riguardo al valore della causa e alla natura del rapporto controverso, non al contenuto concreto della decisione.
  • Avverso le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità il rimedio ordinario è l’appello ex art. 339, comma 3, c.p.c.; il ricorso diretto per cassazione è inammissibile, salvo che la controversia rientri nelle eccezioni previste dalla legge e ne sia data specifica dimostrazione.
  • Chi impugna una sentenza del giudice di pace ha l’onere di specificare e provare gli elementi che consentono di sottrarla al regime dell’equità necessaria, pena l’inammissibilità del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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