Cassazione Civile, Ordinanza n. 16609/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010, recuperando a tassazione costi ritenuti indeducibili e irrogando imposte, interessi e sanzione unica pecuniaria. Il ricorso introduttivo era stato respinto in primo grado e l'appello era stato rigettato dalla CTR siciliana. In Cassazione la società ha proposto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 329 c.p.c. per avere la CTR ritenuto formato un giudicato interno sul recupero a tassazione di costi eccedenti il limite deducibile; (2) omesso esame di un fatto decisivo sulla contabilizzazione di alcune fatture da ricevere al 31.12.2009; (3) omesso esame di un fatto decisivo sulla natura delle fatture emesse da società consortili, sostenendo che esse ribaltavano alla consorziata solo la quota di costi di competenza; (4) violazione degli artt. 54, 109 e 164 d.P.R. 917/1986 e degli artt. 19 e 19-bis.1 d.P.R. 633/1972, per l'asserita erronea indeducibilità di costi per carburanti e mancata detrazione IVA, deducendo che i limiti quantitativi invocati dall'Ufficio riguarderebbero solo i professionisti e non le società di capitali; (5) violazione dell'art. 13, commi 1-quater e 6-quater, d.P.R. 115/2002, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato anche nei giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie. L'Agenzia si è costituita solo per la discussione orale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile la memoria e la documentazione depositate dall'Agenzia, perché non era stato depositato tempestivo controricorso. Sul merito dei motivi, ha dichiarato inammissibile il primo per difetto di interesse, osservando che la CTR aveva comunque esaminato nel merito la questione del recupero a tassazione; ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo perché diretti, sotto la veste dell'omesso esame di fatti decisivi, a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e perché, in presenza di doppia conforme, non era consentita la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. senza dimostrare la diversità delle rationes decidendi delle due sentenze di merito; ha dichiarato inammissibile il quarto per difetto di specificità, non essendo stati trascritti integralmente gli atti e gli allegati richiamati e non potendo quindi verificare se la ripresa dipendesse solo dal limite quantitativo di deducibilità oppure anche dall'incompletezza delle schede carburante; ha dichiarato inammissibile il quinto perché la questione del doppio contributo unificato è estranea al thema decidendum della causa, avente ad oggetto un avviso di accertamento, e comunque attiene a un diverso ambito di cognizione. Nulla è stato disposto sulle spese.
Norme richiamate
il motivo è inammissibile se la censura non si confronta con la reale motivazione della sentenza impugnata e difetta di interesse
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
non può essere usato per ottenere una rivalutazione dei fatti o delle prove; in presenza di doppia conforme opera la preclusione di cui all'art. 348-ter c.p.c. salvo dimostrare la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni
in caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione è limitato ai motivi consentiti e non è proponibile la censura ex n. 5 se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto
il ricorso deve essere specifico e consentire alla Corte la verifica ex actis del contenuto degli atti e degli allegati richiamati
la memoria e la documentazione depositate dalla resistente sono inammissibili se manca il tempestivo controricorso
artt. 54, 109 e 164 d.P.R. 917/1986
richiamati dalla ricorrente per sostenere la deducibilità dei costi contestati; la Corte non entra nel merito per carenza di specificità del motivo
artt. 19 e 19-bis.1 d.P.R. 633/1972
richiamati dalla ricorrente in tema di detraibilità IVA sui carburanti; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità
art. 1 d.P.R. 444/1997
richiamato come disciplina delle schede carburante, ma la Corte non verifica nel merito la sua applicazione per difetto di autosufficienza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la questione del doppio contributo unificato è estranea al giudizio sull'avviso di accertamento e non è deducibile in questa sede
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 6-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato dalla ricorrente nel quinto motivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
secondo la giurisprudenza richiamata, l'ulteriore importo ha natura di tributo giudiziario, ma la questione della debenza spetta al giudice tributario solo quando sia oggetto diretto della controversia
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, pur formalmente deducendo violazione di legge o omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove compiuta dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: se la censura dipende dal contenuto di atti o allegati processuali, è necessario riprodurli in modo sufficiente a consentire alla Corte la verifica immediata della doglianza.
- La censura è inammissibile per difetto di interesse quando la sentenza impugnata abbia comunque esaminato nel merito la questione che si assume pretermessa.
- Questioni estranee al thema decidendum non possono essere introdotte in cassazione per contestare un capo della decisione che si limiti a dar conto, ai fini processuali, di un diverso profilo tributario non oggetto del giudizio.
- Le questioni relative al contributo unificato, quando costituiscano oggetto diretto della lite, attengono a una distinta pretesa tributaria; se invece sono solo richiamate incidentalmente nella decisione su una diversa controversia, non sono deducibili come motivo di ricorso contro tale decisione.
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