Cassazione Civile, Ordinanza n. 29141/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento, resa in sede di rinvio, che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e confermato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003 per IRPEF, IRAP e IVA. La controversia nasceva da un accertamento dell'Amministrazione fondato su rilievi di irregolarità contabili: mancata registrazione giornaliera dei corrispettivi, annotazioni globali a fine mese, confronto tra registri IVA e movimenti di conto corrente e riscontro di un saldo negativo di cassa ritenuto sintomo di fittizietà delle annotazioni. Con cinque motivi il ricorrente denunciava: 1) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 per assenza dei presupposti dell'accertamento; 2) violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e 2729 c.c. per erronea costruzione presuntiva; 3) omessa pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione; 4) difetto di motivazione sulla condanna alle spese anche del giudizio di legittimità; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese del giudizio di cassazione nonostante la precedente vittoria in quella fase.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e infondati anche il terzo, il quarto e il quinto, esaminati congiuntamente. Ha affermato che l'accertamento era di tipo analitico-induttivo, basato su irregolarità contabili effettivamente riscontrate e su presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; ha escluso che vi fosse stata omessa pronuncia o difetto di motivazione sulle spese, osservando che il giudice di rinvio aveva regolato integralmente le spese in base alla soccombenza finale, criterio che può essere applicato anche considerando globalmente l'intera vicenda processuale, compreso il fatto che il ricorrente avesse ottenuto una precedente cassazione con rinvio. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato come parametro di denuncia della violazione di legge sostanziale in tema di accertamento tributario e spese
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per omessa pronuncia e nullità della motivazione sulla regolazione delle spese
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato dalla Corte per escludere la deducibilità del preteso vizio di omesso esame di un fatto decisivo non specificamente devoluto e non emerso come controverso
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
consente l'accertamento analitico-induttivo in presenza di incompletezze, falsità o inesattezze delle scritture contabili, con uso di presunzioni semplici
richiamato per i requisiti delle presunzioni semplici utilizzate dall'Ufficio
richiamato quale parametro di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici
invocato dal ricorrente per lamentare omessa pronuncia sulle spese, ma ritenuto non violato
invocato per dedurre difetto di motivazione sulla condanna alle spese, escluso dalla Corte
richiamato per censurare la condanna alle spese nonostante la precedente vittoria in cassazione; la Corte ha ribadito che la soccombenza va valutata globalmente all'esito finale della lite
indicato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro di commisurazione dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- L'accertamento analitico-induttivo è legittimo quando l'Ufficio riscontri irregolarità, incompletezze o inesattezze di singole poste della contabilità e, partendo da esse, completi le lacune con presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Per contestare un accertamento analitico-induttivo non basta opporre una diversa lettura delle risultanze contabili: occorre dimostrare l'assenza delle irregolarità poste a base dell'accertamento oppure un effettivo vizio del ragionamento presuntivo, nei limiti del sindacato di legittimità.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto sia stato effettivamente introdotto e controverso nel giudizio di merito; non è sufficiente allegarlo per la prima volta in cassazione.
- La regolazione delle spese del giudizio può essere effettuata dal giudice di rinvio secondo la soccombenza finale, valutando globalmente l'esito complessivo della lite, anche se una parte aveva ottenuto una precedente vittoria provvisoria in cassazione.
- Non sussiste omessa pronuncia sulle spese quando il giudice, condannando la parte alle spese in base alla soccombenza, manifesta implicitamente il rigetto della diversa richiesta di compensazione o esonero.
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