Cassazione Civile, Ordinanza n. 18613/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che una lavoratrice sanitaria, già impiegata con contratti a termine presso un’ASL, era stata inserita negli elenchi della procedura di stabilizzazione prevista dalla normativa regionale, convocata per la scelta della sede e per la presentazione della documentazione finalizzata alla stipula del contratto, e successivamente destinataria della fissazione della data di immissione in possesso. Prima che l’assunzione fosse perfezionata con la sottoscrizione del contratto individuale, la procedura veniva sospesa e poi bloccata da decreti commissariali collegati al piano di rientro sanitario. La lavoratrice agiva per ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo sanitario richiesto; il Tribunale accoglieva, ritenendo che il divieto sopravvenuto non potesse incidere su un diritto già perfezionato. In appello, però, la Corte territoriale riformava la decisione, osservando che l’inserimento in graduatoria e la convocazione non equivalevano alla conclusione del contratto e che, in assenza di sottoscrizione, l’ASL poteva legittimamente sospendere la procedura in conformità ai provvedimenti commissariali. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione del giudicato e delle regole processuali, sostenendo che una successiva sentenza avrebbe già riconosciuto il risarcimento del danno da ritardo e la ricostruzione di carriera, con incompatibilità tra le decisioni; 2) inammissibilità dell’appello dell’ASL per difetto di specificità; 3) violazione della normativa sul pubblico impiego e sulla stabilizzazione, assumendo che il diritto all’assunzione fosse già sorto con il decreto di nomina; 4) violazione delle norme sulla conclusione del contratto, sostenendo che la stipula individuale non fosse necessaria perché la procedura risultava già compiuta nei suoi passaggi essenziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza asseritamente passata in giudicato non era stata adeguatamente trascritta o localizzata e, comunque, non risultava ancora irrevocabile; ha considerato infondato il secondo motivo perché dall’atto di appello emergeva una censura specifica sulla mancata autorizzazione e sulla mancanza di stipula contrattuale; ha giudicato infondati il terzo e il quarto motivo, richiamando precedenti di legittimità secondo cui la stabilizzazione del personale precario nell’ambito della normativa regionale non consente di ottenere la declaratoria di un rapporto di lavoro in assenza della sottoscrizione del contratto individuale e resta revocabile prima di tale momento, soprattutto in presenza di sopravvenuta mancanza di copertura finanziaria. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
invocato per sostenere l’efficacia del giudicato, ma la Corte esclude la sua applicabilità perché la decisione richiamata non risultava irrevocabile e comunque non era stata adeguatamente riportata negli atti.
richiamato in connessione al giudicato formale; la censura è respinta per difetto dei presupposti di irrevocabilità della sentenza invocata.
menzionato nel motivo sul giudicato; la Corte non ne fa applicazione autonoma nel decidere la controversia.
richiamato dalla ricorrente nel quadro dell’asserita incompatibilità tra decisioni; non determina l’accoglimento del motivo.
richiamato dalla ricorrente sul rapporto tra i giudizi; la Corte non ravvisa una questione decisiva in tal senso.
la Corte ritiene che l’atto di appello fosse sufficientemente specifico, poiché contestava anche la conclusione del contratto e la necessaria autorizzazione.
invocato dalla ricorrente a sostegno della pretesa assunzione/stabilizzazione, ma i motivi sono respinti alla luce dei precedenti di legittimità.
richiamato dalla ricorrente in tema di lavoro pubblico a termine; non viene ritenuto idoneo a fondare il diritto alla costituzione del rapporto a tempo indeterminato nei termini prospettati.
art. 2, comma 2-bis, d.l. n. 125/2010
richiamato dalla ricorrente; la Corte non lo considera sufficiente a superare il principio della necessaria stipula del contratto.
art. 81 L. Regione Campania n. 1/2008
norma posta a base della procedura di stabilizzazione, ma interpretata nel senso che l’inserimento in graduatoria non basta a far sorgere il rapporto di lavoro senza la sottoscrizione del contratto individuale.
la conclusione del contratto richiede l’incontro di proposta e accettazione; la Corte esclude che, nel caso di stabilizzazione pubblica esaminato, bastasse il solo iter procedimentale senza la firma del contratto.
richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti conformi della Corte di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle procedure di stabilizzazione del personale precario del pubblico impiego, l’inserimento in graduatoria, la convocazione per la scelta della sede o l’avvio degli adempimenti preparatori non bastano, di per sé, a costituire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato se non segue la sottoscrizione del contratto individuale.
- La revoca o sospensione della procedura di assunzione può intervenire fino al perfezionamento del contratto, soprattutto quando sopravvenga una causa ostativa come la mancanza di copertura finanziaria o un blocco disposto dall’autorità competente.
- La deduzione di un giudicato esterno è inammissibile se la sentenza invocata non è adeguatamente trascritta, allegata o localizzata nel ricorso e se non risulta irrevocabile al momento della decisione.
- Ai fini della specificità dell’appello, è sufficiente che l’atto contenga una censura chiara e comprensibile della ratio decidendi della sentenza di primo grado, anche se articolata in termini sintetici; non è richiesta una formulazione sacramentale.
- Nel pubblico impiego privatizzato, la pretesa alla costituzione del rapporto non può essere ricavata dal solo iter amministrativo della stabilizzazione quando la legge o gli atti della procedura presuppongono ancora un passaggio negoziale conclusivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18494/2024 del 08/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18529/2024 del 08/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18532/2024 del 08/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18534/2024 del 08/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18544/2024 del 08/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18547/2024 del 08/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →