Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01369/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (opponente)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione per tardività, ritenendo decisiva la data di iscrizione della causa nel ruolo degli affari civili contenziosi, intervenuta solo dopo la rimessione del fascicolo dalla sezione di volontaria giurisdizione. Il ricorrente ha censurato tale decisione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che il ricorso era stato depositato telematicamente entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto e che la successiva errata iscrizione nel registro di volontaria giurisdizione, poi corretta d'ufficio, non poteva travolgere la tempestività del deposito; con il secondo ha lamentato la violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese. Ha anche chiesto la decisione nel merito, assumendo la non necessità di ulteriori accertamenti di fatto.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo tempestiva l'opposizione perché il deposito telematico si era perfezionato al momento della ricevuta di avvenuta consegna, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto. Ha affermato che l'erronea iscrizione iniziale nel registro di volontaria giurisdizione, seguita da successiva reiscrizione nel registro contenzioso, aveva rilievo solo interno e non poteva incidere sulla tempestività del ricorso. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Prato in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha escluso la possibilità di decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., perché tale decisione richiede che l'assenza di ulteriori accertamenti di fatto emerga dal provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002

    L'opposizione al decreto di liquidazione del compenso del CTU deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; la tempestività si valuta in relazione al perfezionamento del deposito telematico.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese di lite è stata assorbita dall'accoglimento del primo motivo e dovrà essere riesaminata dal giudice di rinvio secondo l'esito finale della controversia.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale in relazione alla manifesta fondatezza del primo motivo.

  • art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.

    Richiamato quale base per la definibilità del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La decisione nel merito non è stata ritenuta possibile, perché non basta che i fatti siano già acquisiti nei gradi precedenti, occorrendo che dal provvedimento impugnato emerga la non necessità di ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • L'opposizione al decreto di liquidazione del compenso del CTU, proposta ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, è soggetta al termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
  • Nel deposito telematico, la tempestività dell'impugnazione si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna; un'erronea iscrizione del ricorso in un registro diverso da quello corretto non travolge gli effetti del deposito tempestivo quando abbia comunque consentito la presa di contatto tra parte e ufficio giudiziario.
  • La successiva reiscrizione del procedimento nel registro corretto ha valore meramente interno e non incide sul rispetto del termine per proporre l'opposizione.
  • La decisione nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. è consentita solo quando dal provvedimento impugnato risulti che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, non essendo sufficiente che i fatti siano già stati acquisiti nel processo.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutive
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.