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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31001/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina da avvisi di addebito con cui l'INPS aveva richiesto ai ricorrenti il pagamento di contributi dovuti alla Gestione commercianti. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione proposta avverso tali avvisi. In cassazione i contribuenti hanno proposto due motivi di censura, ma nelle more del giudizio hanno depositato memoria attestando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 1, commi 231 ss., L. n. 197/2022 (cd. rottamazione-quater). La questione processuale centrale diventa quindi se tale adesione, con l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, comporti estinzione, cessazione della materia del contendere o inammissibilità del ricorso, tenuto conto che non risultava ancora documentato l'effettivo perfezionamento della definizione né il pagamento integrale del debito.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'adesione alla definizione agevolata, accompagnata dall'impegno a rinunciare al giudizio, determina una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso per cassazione, poiché nel caso concreto non risultava il perfezionamento della definizione con produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre compensato le spese e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ritenendo non applicabile il meccanismo sanzionatorio alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 231 ss., L. n. 197/2022

    La definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione è il presupposto della sopravvenuta rinuncia/interesse alla prosecuzione del giudizio, ma la sua rilevanza processuale è subordinata al perfezionamento della definizione e alla prova dei pagamenti effettuati.

  • art. 6, d.l. n. 193/2016

    impegno a rinunciare al giudizio

    La dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata comporta l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi definendi.

  • art. 6, comma 3, d.l. n. 193/2016

    La comunicazione dell'esattore è richiamata quale elemento che, nei casi precedenti, assume rilievo per l'estinzione del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    Nei casi di rinuncia del ricorrente o di estinzione ex lege il giudizio di cassazione può essere dichiarato estinto; tale schema non è però applicato nel caso concreto per difetto del perfezionamento della definizione agevolata.

  • art. 1, comma 236, L. n. 197/2022

    "nelle more del pagamento delle somme dovute (i processi) sono sospesi dal giudice"

    La previsione di sospensione nelle more del pagamento non è ritenuta compatibile con il giudizio di cassazione; la Corte valorizza invece la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e non la sospensione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato è escluso nelle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame, poiché la norma mira a contrastare impugnazioni pretestuose o dilatorie.

Massime di principio

  • L'adesione alla definizione agevolata dei carichi, con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, può determinare nel giudizio di cassazione una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e quindi l'inammissibilità del ricorso, quando non risulti il perfezionamento della procedura con la prova dei pagamenti.
  • Quando la disciplina speciale della definizione agevolata subordina gli effetti alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati, la mera domanda di rottamazione non basta a far dichiarare l'estinzione o la cessazione della materia del contendere.
  • La previsione di sospensione dei processi nelle more del pagamento delle somme dovute non si coordina con il giudizio di cassazione se l'effetto processuale che ne deriva è la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
  • Il contributo unificato aggiuntivo non è dovuto nelle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione, perché la sanzione è correlata alle sole impugnazioni pretestuose o dilatorie.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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