Cassazione Civile, Ordinanza n. 31000/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cooperativa)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento negativo promosso da una cooperativa per ottenere la declaratoria dell’insussistenza dell’obbligo contributivo alla gestione previdenziale artigiani con riferimento ai soci lavoratori. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda, riformando la sentenza di primo grado, ritenendo in sostanza che i rapporti dei soci dovessero essere qualificati come subordinati e che, comunque, la disciplina della legge n. 142 del 2001 non consentisse di escludere l’assoggettamento previdenziale. La ricorrente deduceva: 1) violazione di legge per avere il giudice di merito interpretato la legge n. 142/2001 come incompatibile con la qualità di artigiano del socio e con la natura cooperativa, escludendo la possibilità di un rapporto di lavoro autonomo tra socio e cooperativa; 2) omesso esame circa la dedotta insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la mancanza di prova del fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva, cioè l’effettivo svolgimento di prestazioni subordinate. L’INPS resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla stessa Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame del gravame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata ritenuta viziata perché aveva fondato il rigetto su un presupposto giuridico errato, ossia l’incompatibilità astratta tra qualità di artigiano del socio e forma cooperativa, senza procedere all’accertamento in concreto delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro dei singoli soci. La Cassazione ha ribadito che, ai sensi della legge n. 142/2001, il socio di cooperativa può instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro anche subordinato o autonomo, e che ciò che rileva ai fini previdenziali è il rapporto effettivamente prestato, da valutarsi secondo i concreti indici della subordinazione, in particolare eterodirezione e inserimento stabile nell’organizzazione aziendale.
Norme richiamate
L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 1, comma 3
"un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale"
La norma consente al socio di cooperativa di instaurare, oltre al rapporto associativo, un autonomo rapporto di lavoro anche subordinato o autonomo; non esiste una incompatibilità astratta tra qualità di socio artigiano e possibilità di un rapporto lavorativo ulteriore.
La qualificazione del rapporto come subordinato dipende dai caratteri tipici della subordinazione, che devono essere individuati nel caso concreto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla qualificazione del rapporto riguarda l’individuazione dei criteri giuridici generali della subordinazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È censurabile in cassazione il vizio motivazionale quando il ricorso investe la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto utilizzati per qualificare il rapporto.
Cass., S.U., 26 luglio 2004, n. 13967
La contribuzione dovuta segue il rapporto di lavoro effettivamente prestato; il rapporto associativo non esclude la coesistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Massime di principio
- Nelle cooperative, il rapporto associativo e il rapporto di lavoro possono coesistere: l’esistenza del primo non esclude in astratto la configurabilità del secondo, anche in forma subordinata.
- Ai fini previdenziali, l’obbligo contributivo va determinato in base al rapporto di lavoro effettivamente svolto e non sulla sola qualificazione formale del vincolo associativo o della struttura cooperativa.
- La subordinazione non si accerta in via meramente astratta, ma attraverso una valutazione concreta delle modalità di esecuzione della prestazione, con attenzione a eterodirezione e inserimento stabile nell’organizzazione del datore/ente.
- Il giudice di merito non può arrestarsi a una regola generale di incompatibilità tra categorie giuridiche, ma deve esaminare le posizioni dei singoli lavoratori e gli indici fattuali del rapporto.
- In cassazione è censurabile l’errore di diritto nell’individuazione dei criteri della subordinazione; resta invece nei limiti del giudizio di merito la valutazione delle risultanze probatorie, se adeguatamente motivata.
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