Cassazione Civile, Ordinanza n. 31007/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di accertamento negativo proposta dalla cooperativa per far dichiarare l'insussistenza dell'obbligazione contributiva pretesa dall'INPS, fondata sull'assunto che i rapporti intercorsi con alcuni soci dovessero essere qualificati come rapporti di lavoro subordinato e, quindi, attrarre l'iscrizione obbligatoria alla gestione previdenziale artigiani. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda, ritenendo non assolti gli oneri di allegazione e prova gravanti sulla cooperativa e valorizzando, in particolare, l'utilizzo da parte dei soci delle attrezzature della società, elemento ritenuto incompatibile con la tesi della collaborazione autonoma e coerente con la pretesa contributiva. In Cassazione la cooperativa ha dedotto, con due motivi, violazione di legge per avere la Corte territoriale escluso l'instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo tra soci e cooperativa sulla base della legge n. 142/2001 e dell'incompatibilità tra qualità di artigiano del socio e natura della cooperativa, nonché omesso esame circa l'assenza di subordinazione e la mancanza di prova del fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse conforme al principio per cui, nell'accertamento della subordinazione, è decisivo l'esame delle concrete modalità di svolgimento del rapporto e non il nomen iuris attribuito dalle parti. Ha inoltre ribadito che la presenza del rapporto associativo non esclude, di per sé, la coesistenza di un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, anche in una cooperativa, ai sensi della legge n. 142/2001. La Corte ha poi rilevato che la decisione di merito era sorretta da una doppia ratio decidendi: da un lato, l'inadempimento agli oneri di allegazione e prova nell'azione di accertamento negativo; dall'altro, la valutazione in fatto dell'uso delle attrezzature sociali da parte dei soci, non adeguatamente censurata in cassazione. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
L. n. 142/2001, art. 1, comma 3
consente al socio di cooperativa di instaurare, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, anche subordinato; non esclude in astratto la coesistenza tra rapporto associativo e rapporto di lavoro.
oneri di allegazione e prova
nell'azione di accertamento negativo la parte attrice deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa di insussistenza del debito nei termini ritenuti dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo, a titolo di contributo unificato
ricorrendo i presupposti processuali, la parte soccombente è tenuta al versamento dell'ulteriore importo previsto dalla norma.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro, il giudice deve accertare la concreta modalità di svolgimento del rapporto, senza arrestarsi al nomen iuris attribuito dalle parti.
- La qualificazione convenzionale del rapporto come autonomo non è decisiva: se le modalità effettive rivelano subordinazione, il rapporto va assoggettato alla disciplina corrispondente, anche ai fini contributivi.
- Nel contesto cooperativo, il rapporto associativo e il rapporto di lavoro possono coesistere; la mera qualità di socio non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, che va verificato in concreto.
- Nell'azione di accertamento negativo dell'obbligazione contributiva, la mancata adeguata allegazione e prova dei fatti posti a fondamento della domanda può sorreggere autonomamente il rigetto, rendendo inammissibili o infondate censure che non colpiscano tutte le rationes decidendi.
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