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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31004/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un’azione di accertamento negativo promossa da una società cooperativa per far dichiarare insussistente l’obbligo contributivo nei confronti della gestione lavoratori dipendenti. La Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva invece ritenuto dovuti i contributi, rilevando che la cooperativa non avesse allegato e provato né la dedotta qualità dei soci come titolari di impresa artigiana, né la natura non subordinata del rapporto di lavoro. In cassazione la cooperativa ha proposto un unico motivo di ricorso per violazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la possibilità per gli artigiani di riunirsi in cooperativa senza perdere tale qualità, anche in caso di conferimento dell’impresa artigiana alla cooperativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la decisione di merito si fondava essenzialmente sul mancato assolvimento, da parte della cooperativa attrice in accertamento negativo, degli oneri di allegazione e prova relativi al tipo contrattuale e alla corrispondente forma previdenziale, nonché alla natura non subordinata del rapporto di lavoro. Il ricorso, invece, censurava solo una parte della motivazione svolta ad abundantiam, priva di autonoma valenza decisoria. La Corte ha quindi confermato l’obbligo contributivo e ha condannato la ricorrente alle spese, dando atto anche dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    sussistono i presupposti processuali per il versamento ... dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato implicitamente nel passaggio sugli oneri di allegazione e prova posti a carico della parte che agisce in accertamento negativo; il testo evidenzia che tali oneri non erano stati assolti.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile censurare una motivazione meramente ad abundantiam, perché priva di autonoma efficacia decisoria; il motivo deve investire la vera ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Nelle azioni di accertamento negativo, l’attore deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa negativa nei limiti in cui essi fondano la contestazione dell’obbligazione dedotta, in particolare quando siano controversi il tipo contrattuale e il correlato regime previdenziale.
  • La deduzione di una violazione di legge è inidonea a superare la decisione di merito se non confronta specificamente il passaggio argomentativo decisivo posto a base della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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