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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31002/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la decorrenza della pensione di vecchiaia riconosciuta a un assicurato che, con la domanda amministrativa, aveva chiesto il computo di precedenti periodi contributivi versati presso l'AGO nella Gestione separata, al fine di ottenere un trattamento pensionistico a carico di quest'ultima. La Corte d'appello aveva ritenuto che la pensione dovesse decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi. L'INPS ricorreva per cassazione deducendo la violazione dell'art. 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, in relazione all'art. 2, comma 26 e seguenti, della L. n. 335 del 1995, sostenendo che, in presenza di domanda di computo, la decorrenza dovesse farsi risalire non alla maturazione del diritto ma al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione, poiché solo con tale domanda la contribuzione pregressa entra a far parte della Gestione separata e diviene utile ai fini della liquidazione del trattamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame sulla decorrenza del trattamento pensionistico e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che, quando il pensionamento avvenga mediante computo della contribuzione pregressa nella Gestione separata ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 282 del 1996, la decorrenza non segue la regola del primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto, ma quella del primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione, trattandosi di ipotesi assimilabile al cumulo di contribuzioni fra gestioni AGO.

Norme richiamate

  • art. 3 D.M. 2 maggio 1996, n. 282

    La facoltà di computo della contribuzione pregressa nella Gestione separata richiede un'apposita domanda; solo dal suo esercizio la contribuzione anteriore diviene utile per la liquidazione del trattamento e, quindi, la decorrenza della pensione segue la domanda.

  • art. 2, commi 26 e seguenti, L. 8 agosto 1995, n. 335

    La norma è richiamata come base della disciplina della Gestione separata, nell'ambito della quale opera il computo dei periodi contributivi pregressi.

  • art. 6, comma 1, L. 11 maggio 1981, n. 155

    È evocato come regola generale di decorrenza dalla maturazione del diritto, ma la Corte ne esclude l'applicazione nel caso di computo ex D.M. n. 282 del 1996.

  • art. 22, comma 5, L. 2 aprile 1969, n. 153

    È applicato come regola generale di decorrenza nei casi di cumulo di contributi tra diverse gestioni dell'AGO: la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Massime di principio

  • Quando la pensione è liquidata mediante computo di contributi pregressi in una gestione previdenziale che richiede apposita domanda, la decorrenza del trattamento non coincide con la mera maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi, ma con il momento di presentazione della domanda stessa.
  • Il computo della contribuzione maturata in altra gestione, ove previsto come facoltà esercitabile dall'assicurato, opera in modo costitutivo: solo con la domanda i periodi precedenti entrano nel montante utile alla liquidazione della prestazione.
  • L'ipotesi di computo dei contributi in Gestione separata va trattata, ai fini della decorrenza, in modo assimilabile al cumulo di contribuzioni fra diverse gestioni dell'AGO, applicandosi la regola per cui la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione.
  • La regola generale sulla decorrenza dalla maturazione del diritto cede quando l'accesso alla prestazione dipenda da una scelta dell'assicurato che modifica ex post il regime contributivo rilevante per la liquidazione.

Come è indicizzato

MateriePensioniContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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