Cassazione Civile, Ordinanza n. 31008/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
I ricorrenti, soci lavoratori di una cooperativa operante nel settore del facchinaggio e del trasporto merci, avevano chiesto il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione involontaria, negata dall'INPS sul presupposto che, per le cooperative rientranti nella disciplina del d.P.R. n. 602/1970 e operanti nelle attività indicate nel relativo elenco, i soci lavoratori siano esclusi dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda. In cassazione è stato proposto un unico motivo di ricorso per violazione di legge, sostanzialmente volto a contestare l'esclusione dall'assicurazione e la conseguente insussistenza del diritto alla prestazione previdenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui i soci lavoratori delle cooperative che svolgono attività comprese nell'elenco allegato al d.P.R. n. 602/1970 sono esclusi dall'assicurazione generale contro la disoccupazione involontaria fino all'entrata in vigore della L. n. 92/2012. Da ciò discende sia l'insussistenza del diritto all'indennità richiesta sia la correlativa insussistenza dell'obbligazione contributiva. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate in considerazione del recente consolidamento giurisprudenziale; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'elenco delle attività allegato al decreto individua cooperative i cui soci lavoratori restano esclusi dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, secondo il principio richiamato dalla Corte.
L'esclusione dall'assicurazione generale contro la disoccupazione involontaria opera fino all'entrata in vigore di questa legge.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- I soci lavoratori di cooperative che svolgono attività comprese nell'elenco allegato al d.P.R. n. 602/1970 non sono soggetti, per il periodo considerato, all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
- L'esclusione dall'assicurazione comporta, in via coerente, sia l'assenza del diritto alla prestazione previdenziale sia la mancanza della correlativa obbligazione contributiva.
- Quando l'orientamento di legittimità risulta consolidato e il ricorso non introduce argomenti idonei a mutarlo, il ricorso per cassazione va rigettato; le spese possono essere compensate in presenza di un recente consolidamento giurisprudenziale.
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