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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31008/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

I ricorrenti, soci lavoratori di una cooperativa operante nel settore del facchinaggio e del trasporto merci, avevano chiesto il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione involontaria, negata dall'INPS sul presupposto che, per le cooperative rientranti nella disciplina del d.P.R. n. 602/1970 e operanti nelle attività indicate nel relativo elenco, i soci lavoratori siano esclusi dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda. In cassazione è stato proposto un unico motivo di ricorso per violazione di legge, sostanzialmente volto a contestare l'esclusione dall'assicurazione e la conseguente insussistenza del diritto alla prestazione previdenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui i soci lavoratori delle cooperative che svolgono attività comprese nell'elenco allegato al d.P.R. n. 602/1970 sono esclusi dall'assicurazione generale contro la disoccupazione involontaria fino all'entrata in vigore della L. n. 92/2012. Da ciò discende sia l'insussistenza del diritto all'indennità richiesta sia la correlativa insussistenza dell'obbligazione contributiva. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate in considerazione del recente consolidamento giurisprudenziale; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 602/1970

    L'elenco delle attività allegato al decreto individua cooperative i cui soci lavoratori restano esclusi dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, secondo il principio richiamato dalla Corte.

  • L. n. 92/2012

    L'esclusione dall'assicurazione generale contro la disoccupazione involontaria opera fino all'entrata in vigore di questa legge.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • I soci lavoratori di cooperative che svolgono attività comprese nell'elenco allegato al d.P.R. n. 602/1970 non sono soggetti, per il periodo considerato, all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
  • L'esclusione dall'assicurazione comporta, in via coerente, sia l'assenza del diritto alla prestazione previdenziale sia la mancanza della correlativa obbligazione contributiva.
  • Quando l'orientamento di legittimità risulta consolidato e il ricorso non introduce argomenti idonei a mutarlo, il ricorso per cassazione va rigettato; le spese possono essere compensate in presenza di un recente consolidamento giurisprudenziale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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