Cassazione Civile, Ordinanza n. 10222/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
Un componente del consiglio di amministrazione di un istituto bancario ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100.000 e una sanzione accessoria di perdita temporanea dei requisiti di idoneità, irrogate dalla CONSOB per violazione dell'art. 94, comma 1, TUF in relazione a un'offerta al pubblico di azioni della banca priva di prospetto informativo, realizzata mediante campagna promozionale nell'anno 2013. Il ricorrente ha dedotto: 1) decadenza della contestazione per tardività, sostenendo che la CONSOB fosse già in possesso dei fatti rilevanti in epoca anteriore; 2) violazione delle norme sanzionatorie del TUF e illegittimità costituzionale della disciplina transitoria, invocando l'applicazione della più favorevole disciplina introdotta dal d.lgs. n. 72/2015; 3) insussistenza di un'offerta al pubblico in senso tecnico; 4) esclusione della propria responsabilità quale consigliere non esecutivo, per asserita ignoranza delle modalità operative decise dall'alta dirigenza; 5) omessa o apparente motivazione sulla sua buona fede e sull'esistenza di una struttura dirigenziale parallela e occulta. La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure, ritenendo corretta la valutazione della Corte d'appello sia sul momento di decorrenza del termine per la contestazione, sia sull'applicabilità della disciplina sanzionatoria ratione temporis, sia sulla qualificazione dell'operazione come offerta al pubblico, sia sulla responsabilità del consigliere non esecutivo e sulla sufficienza della motivazione impugnata.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso principale. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Venezia e, quindi, la legittimità della sanzione CONSOB per violazione dell'art. 94, comma 1, TUF. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione ribadisce che, in materia di sanzioni CONSOB relative all'intermediazione finanziaria, il dies a quo per la contestazione va individuato nel momento in cui l'Autorità, esaurita l'istruttoria, è ragionevolmente in grado di accertare l'illecito; che la disciplina sopravvenuta più favorevole del d.lgs. n. 72/2015 non si applica alle violazioni qui considerate, perché non equiparabili alle sanzioni "punitive" degli artt. 187-bis e 187-ter TUF; che l'offerta al pubblico può essere configurata anche rispetto a chi operi nel collocamento nell'ambito dell'attività della banca; e che i consiglieri non esecutivi di una banca rispondono se, pur tenuti ad agire informati e a monitorare la gestione, restano inerti di fronte a segnali d'allarme percepibili con la diligenza della carica.
Norme richiamate
Il termine per la contestazione degli illeciti amministrativi in materia finanziaria decorre dal momento in cui la CONSOB, esaurita l'attività ispettiva e istruttoria, è in grado di adottare le proprie determinazioni; la valutazione della congruità dei tempi è rimessa al giudice di merito.
art. 4, comma 1, Regolamento Consob sui procedimenti sanzionatori, delibera n. 18750/2013
Richiamato ai fini della censura di tardività della contestazione; la Corte non ravvisa violazione nella sua applicazione.
La pubblicazione del prospetto informativo è necessaria nelle ipotesi di offerta al pubblico di sottoscrizione o vendita; l'omissione integra violazione sanzionabile.
Nel testo ratione temporis applicabile sanziona chiunque effettui un'offerta al pubblico in violazione dell'art. 94, comma 1, TUF, anche se non sia il soggetto emittente o responsabile del collocamento.
La Corte esclude la sua applicazione al caso, ritenendo non operante la disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 72/2015 per le sanzioni qui in esame.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla responsabilità del consigliere; la Corte conferma la responsabilità sulla base dei doveri di vigilanza e attivazione del consigliere non esecutivo.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 72/2015
La disciplina transitoria che esclude l'applicazione retroattiva del nuovo regime sanzionatorio non viene estesa alle sanzioni "punitive" degli artt. 187-bis e 187-ter TUF, ma resta ferma per le sanzioni oggetto del caso.
art. 1, comma 1, L. n. 689/1981
Richiamato nel motivo che invoca la retroattività della legge più favorevole; la Corte non accoglie la censura.
La Corte lo richiama solo per distinguere le sanzioni relative all'abuso di informazioni privilegiate, ritenute sostanzialmente punitive, dalle sanzioni in materia di offerta al pubblico.
Analogamente all'art. 187-bis TUF, è richiamato per affermare la natura sostanzialmente penale delle relative sanzioni, non estensibile al caso di specie.
I consiglieri non esecutivi hanno un dovere di agire informati, di monitorare la gestione e di attivarsi in presenza di segnali d'allarme, senza potersi limitare ad attendere le informative degli amministratori delegati.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte lo legge in combinazione con gli artt. 2381 e 2392 c.c. ai fini dei doveri di informazione e vigilanza degli amministratori.
La responsabilità degli amministratori presuppone condotta inerte, fatto pregiudizievole, nesso causale e colpa; per i non esecutivi è sufficiente la mancata attivazione rispetto a segnali percepibili con la diligenza della carica.
La motivazione non è apparente se consente di comprendere le ragioni in fatto e in diritto della decisione e un effettivo controllo sulla logicità del ragionamento del giudice.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il ricorso per cassazione può denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo; nel caso concreto la censura non è stata specificamente formulata in questi termini.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di sanzioni CONSOB, il termine per la contestazione decorre non dalla mera acquisizione di dati o dalla fine formale dell'ispezione, ma dal momento in cui, esaurita l'istruttoria, l'Autorità è ragionevolmente in grado di tradurre la constatazione in accertamento dell'illecito.
- La valutazione sulla tempestività della contestazione amministrativa, quando dipende dalla complessità degli accertamenti e dalla concretezza del caso, è tipicamente riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di violazione di legge o dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- La disciplina sopravvenuta più favorevole introdotta per alcune sanzioni amministrative in materia finanziaria non è automaticamente estensibile a tutte le sanzioni CONSOB: occorre verificare se la singola sanzione abbia natura sostanzialmente punitiva e sia dunque assimilabile, per severità e funzione, a quelle per abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato.
- L'offerta al pubblico di strumenti finanziari può sussistere anche quando l'attività sia svolta nell'ambito dell'organizzazione dell'emittente o del collocatore: ciò che rileva è la destinazione a un numero indeterminato di investitori in modo uniforme e standardizzato, con condizioni predeterminate.
- I consiglieri non esecutivi di una banca non rispondono in via oggettiva, ma hanno un dovere autonomo di agire informati, di monitorare l'operato degli organi delegati e di attivarsi in presenza di segnali d'allarme percepibili con la diligenza della carica; l'inerzia può integrare colpa se non viene provata l'estraneità ai fatti o l'impossibilità di impedirli.
- Quando si contesta la responsabilità di amministratori non esecutivi, chi allega l'illecito deve provare l'esistenza di segnali d'allarme e la mancata attivazione; spetta poi agli amministratori dimostrare di avere adottato la condotta dovuta o che una causa esterna abbia reso impossibile l'intervento.
- La motivazione è solo apparente quando non consente alcun controllo sul percorso logico-giuridico seguito dal giudice; al contrario, è sufficiente se espone gli elementi essenziali del ragionamento e permette di comprendere perché le censure siano state respinte.
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