Cassazione Civile, Ordinanza n. 24085/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una deliberazione assembleare del 9 aprile 2015 con cui un condominio aveva approvato il consuntivo 2014 e il preventivo 2015. La condomina resistente aveva dedotto che le spese erano state ripartite applicando valori millesimali diversi da quelli risultanti dalla tabella originaria e da quella approvata nel 2013. Il condominio sosteneva, invece, che l’assemblea del 2013 avesse approvato le tabelle millesimali delegando il tecnico incaricato ad apportare correzioni e rettifiche, senza necessità di ulteriore passaggio assembleare, e che quindi la delibera del 2015 fosse legittima. Con il primo motivo di ricorso per cassazione il condominio denunciava violazione degli artt. 1123, 1124, 1135, 1138 e 2909 c.c., nonché degli artt. 68 disp. att. c.c., sostenendo la legittimità della rettifica delle tabelle millesimali e lamentando anche vizio motivazionale; con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 1137 c.c. e 100 c.p.c., contestando l’interesse ad agire della condomina, sul presupposto che le spese fossero state solo ripartite provvisoriamente salvo conguaglio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure sul vizio motivazionale perché proposte avverso una sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado fondata sulle stesse ragioni di fatto (doppia conforme) e perché, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione nei termini prospettati. Ha inoltre ritenuto inammissibili le doglianze sul preteso giudicato esterno, sia per difetto di specifica deduzione della relativa eccezione nei gradi di merito, sia perché l’eventuale omesso rilievo officioso del giudicato attiene alla revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. e non al ricorso per cassazione nei termini proposti. Nel merito, ha ribadito che, una volta approvate, le tabelle millesimali possono essere corrette solo dall’assemblea con la maggioranza prevista dall’art. 1136, comma 2, c.c., ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c., e che non è consentito delegare ad amministratore o tecnico una modifica delle tabelle già approvate, né approvare validamente una ripartizione provvisoria dei contributi in presenza di tabelle vigenti. Ha infine confermato che il condomino ha interesse ad impugnare una delibera che applichi una ripartizione delle spese basata su tabelle non approvate, perché la delibera incide immediatamente sulla sua posizione patrimoniale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma sulla ripartizione delle spese, ma la Corte non ha accolto la censura e ha ribadito che la ripartizione deve avvenire secondo tabelle validamente approvate.
Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla ripartizione delle spese, senza accoglimento della doglianza.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha escluso che l’assemblea possa approvare validamente ripartizioni basate su tabelle modificate non approvate.
La Corte ha ribadito che il condomino ha interesse ad impugnare la delibera quando la ripartizione delle spese incida concretamente sulla sua posizione patrimoniale.
Richiamato dal ricorrente in tema di disciplina condominiale e tabelle; non è stato ritenuto fondato il motivo.
Invocato in relazione al preteso giudicato esterno; la Corte ha escluso la deducibilità della censura nei termini prospettati.
Richiamato in tema di tabelle millesimali e loro rettifica; la Corte ha affermato che le correzioni richiedono comunque delibera assembleare secondo legge.
È la norma che consente la rettifica delle tabelle millesimali approvate quando vi siano errori originari o sopravvenute sproporzioni, ad opera della maggioranza prevista.
La correzione delle tabelle millesimali deve essere approvata con la maggioranza prevista da questa disposizione.
In presenza di doppia conforme, esclude la deducibilità in cassazione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto decisivo, non il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione.
Il ricorso non supera il filtro di inammissibilità perché la decisione di merito è conforme alla giurisprudenza di legittimità.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
Le censure sul giudicato esterno sono inammissibili per difetto di specificità e di allegazione degli elementi necessari.
L’omesso rilievo d’ufficio del giudicato esterno può rilevare come motivo di revocazione, non come censura proposta nei termini del ricorso.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.
art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c.
Richiamato per la definibilità del ricorso in camera di consiglio.
La Corte ha escluso la carenza di interesse ad agire della condomina, ritenendo sussistente un pregiudizio patrimoniale concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato disposto l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando una tabella millesimale già approvata presenti errori originari o sopravvenute sproporzioni, la sua correzione richiede una nuova deliberazione assembleare adottata con la maggioranza prescritta dalla legge; non è sufficiente un mandato generico all’amministratore o a un tecnico per apportare modifiche.
- L’assemblea condominiale non può legittimamente approvare a maggioranza una ripartizione provvisoria dei contributi, salvo conguaglio, se esistono tabelle millesimali già approvate e non ancora modificate secondo procedura.
- In presenza di "doppia conforme", la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile nei limiti previsti dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.; inoltre, dopo la riforma del 2012, il vizio motivazionale rileva solo come omesso esame di un fatto decisivo.
- La deduzione del giudicato esterno in cassazione richiede specifica allegazione dell’eccezione proposta nei gradi di merito; in difetto, la censura è inammissibile, e l’omesso rilievo officioso del giudicato può semmai rilevare come motivo di revocazione.
- Il condomino ha interesse ad agire per l’impugnazione della delibera quando la decisione assembleare incide in modo immediato e concreto sulla sua posizione patrimoniale, come avviene in caso di riparto spese fondato su criteri contestati.
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