Parere n. 580/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da -OMISSIS-, contro U.T.G. - -OMISSIS-, avverso avv. provvedimento n. p-bs/l/q/2023/102745 del 13/12/2024 concernente diniego istanza di nulla osta per lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeProvvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale adottato a seguito della mancata integrazione documentale da parte del datore di lavoro
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale, rilasciato automaticamente tramite il sistema SPI 2.0 ai sensi dell'art. 22, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286/1998. La revoca era stata disposta dopo la mancata produzione, da parte del datore di lavoro, dell'asseverazione prevista dall'art. 44 del d.l. n. 73/2022 e dopo l'assenza di controdeduzioni alla comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., del principio di legalità, dell'art. 1 della legge n. 689/1981, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei presupposti. Ha inoltre lamentato di non essere stato convocato dallo Sportello Unico dopo l'irreperibilità del datore di lavoro, così da poter chiedere, ove ne ricorressero i presupposti, il permesso di soggiorno per attesa occupazione. L'amministrazione ha sostenuto la legittimità della revoca, richiamando anche la mancata presentazione dello straniero allo Sportello Unico e l'omesso deposito dell'asseverazione.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso. Ai sensi degli artt. 35 del d.P.R. n. 394/1999 e 22, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, la convocazione dello straniero presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione è necessaria per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno. Tale convocazione non costituisce una mera attività materiale, ma un'attività obbligatoria e funzionale all'esercizio del potere amministrativo, anche per verificare se l'indisponibilità o l'irreperibilità del datore di lavoro sia non imputabile allo straniero e consenta il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, secondo la circolare ministeriale del 20 agosto 2007. Poiché dagli atti non risultava che la Prefettura avesse convocato il ricorrente, essendosi limitata ad archiviare la pratica e a revocare il nulla osta per la mancata integrazione documentale del datore di lavoro, il parere è stato espresso per l'accoglimento del ricorso. Resta salva la possibilità dell'amministrazione di procedere a una nuova convocazione dell'interessato e di verificare, all'esito, la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno.
Osservazioni
Obbligo di convocazione dello straniero
La Prefettura deve convocare lo straniero presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione quando il datore di lavoro risulti indisponibile o irreperibile, al fine di verificare la volontà delle parti, la non imputabilità allo straniero della mancata formalizzazione del rapporto e l'eventuale sussistenza dei presupposti per il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Mancata convocazione e illegittimità della revoca
Non è sufficiente archiviare la pratica e revocare il nulla osta per la mancata produzione dell'asseverazione da parte del datore di lavoro senza avere previamente convocato lo straniero, poiché tale omissione impedisce l'accertamento della sua posizione e delle eventuali conseguenze favorevoli previste dall'ordinamento.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998
Il nulla osta al lavoro subordinato può essere rilasciato automaticamente dal sistema in presenza del silenzio previsto dalla normativa; il titolo resta inserito nel procedimento finalizzato alla regolarizzazione della posizione dello straniero.
art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
Il lavoratore straniero deve recarsi presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione per gli adempimenti necessari alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e alla richiesta del permesso di soggiorno.
art. 5, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/1998
La stipula del contratto di soggiorno costituisce prerequisito essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Il lavoratore straniero, ottenuto il visto d'ingresso per lavoro subordinato, deve presentarsi allo Sportello Unico per completare gli adempimenti connessi al soggiorno e al rapporto di lavoro.
Prevede l'asseverazione sottoscritta da un professionista, la cui mancata produzione era stata posta dall'amministrazione a fondamento dell'archiviazione e della revoca del nulla osta.
circolare del Ministero dell'Interno del 20 agosto 2007, n. 3836
In caso di indisponibilità del datore di lavoro, l'accertamento della situazione concreta costituisce condizione necessaria per consentire allo straniero di chiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
artt. 7 e 8, legge n. 241/1990
Richiamati in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta.
Cons. Stato, sez. III, 28 maggio 2024, n. 4717
La convocazione dello straniero non è una mera attività materiale, ma espressione di un potere amministrativo e attività funzionale all'acquisizione del consenso contrattuale, alla stipula del contratto di soggiorno e al successivo rilascio del permesso di soggiorno.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la convocazione dello straniero presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione costituisce un'attività amministrativa obbligatoria e non una mera formalità materiale.
- Quando il datore di lavoro è indisponibile o irreperibile, l'amministrazione deve convocare lo straniero per verificare se la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro sia a lui non imputabile e se sussistano i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
- La mancata produzione di documentazione da parte del datore di lavoro non consente, di per sé, di definire il procedimento mediante archiviazione e revoca del nulla osta senza la previa convocazione dello straniero, poiché tale convocazione è necessaria per accertare la sua posizione individuale e le conseguenze giuridiche della sopravvenuta indisponibilità datoriale.
Revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da un lavoratore straniero contro il Ministero dell'Interno e lo Sportello Unico per l'Immigrazione, avverso la revoca di un nulla osta al lavoro subordinato stagionale.
Premesse e svolgimento della vicenda
Il lavoratore aveva ottenuto il nulla osta per svolgere attività di allevatore di bovini ed equini. Il titolo era stato rilasciato automaticamente tramite il sistema SPI 2.0, ai sensi dell'art. 22, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286/1998.
Successivamente, lo Sportello Unico aveva comunicato l'avvio del procedimento di revoca, rilevando la mancata produzione dell'asseverazione sottoscritta da un professionista prevista dall'art. 44 del d.l. n. 73/2022. In assenza di controdeduzioni, l'amministrazione aveva archiviato la pratica e disposto la revoca del nulla osta.
Il ricorrente ha dedotto di non avere potuto regolarizzare la propria posizione perché, dopo il suo arrivo in Italia, il datore di lavoro era divenuto irreperibile. Ha lamentato, in particolare, di non essere stato convocato dallo Sportello Unico per verificare la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Quadro normativo e funzione della convocazione
Ai sensi degli artt. 35 del d.P.R. n. 394/1999 e 22, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, il lavoratore straniero che abbia ottenuto il visto d'ingresso per lavoro subordinato deve presentarsi allo Sportello Unico dell'Immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno.
La stipula del contratto di soggiorno costituisce, ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis, del d.lgs. n. 286/1998, un prerequisito essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro. Tuttavia, quando il datore di lavoro non sia più disponibile o risulti irreperibile, occorre verificare se tale situazione sia non imputabile allo straniero e se sussistano i presupposti per il permesso di soggiorno per attesa occupazione, secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 3836 del 20 agosto 2007.
Valutazioni del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha richiamato il precedente della Sezione III, 28 maggio 2024, n. 4717, secondo cui la convocazione dello straniero non ha carattere meramente materiale. Essa costituisce espressione di uno specifico potere della Prefettura ed è funzionale all'acquisizione del consenso necessario alla stipula del contratto di soggiorno e all'adozione dei successivi provvedimenti in materia di permesso di soggiorno.
La convocazione è quindi un adempimento obbligatorio, soprattutto nei casi in cui l'indisponibilità del datore di lavoro possa incidere sulla possibilità dello straniero di ottenere un titolo di soggiorno diverso da quello originariamente collegato al rapporto di lavoro.
Applicazione al caso concreto
Dalla documentazione acquisita non risultava che la Prefettura avesse convocato il ricorrente. L'amministrazione si era limitata ad archiviare la pratica per la mancata integrazione documentale da parte del datore di lavoro e, successivamente, a revocare il nulla osta.
Secondo il Consiglio di Stato, tale comportamento non ha consentito di accertare se l'irreperibilità del datore di lavoro fosse imputabile al lavoratore e se ricorressero i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. La revoca è stata pertanto ritenuta illegittima per l'omissione di un'attività amministrativa necessaria.
Esito
La Sezione ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso. L'accoglimento è disposto nei sensi della motivazione e lascia salva la possibilità per l'amministrazione di convocare nuovamente l'interessato, verificando all'esito la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno.
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