Sentenza del 25/09/2017 n. 4123 - Comm. Trib. Prov. Salerno
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'estratto di ruolo relativo a tributi erariali dell'anno d'imposta 2010, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento sottostante, deducendo di non aver ricevuto una valida notifica della cartella. In particolare, ha contestato la notificazione tramite PEC, la produzione separata della relata, la mancata produzione dell'originale o di copia conforme della cartella e l'assenza della documentazione relativa alla delega prevista dall'art. 42 del D.P.R. 600/1973. Il giudice ha ritenuto decisiva l'invalidità della notifica PEC, poiché era stata prodotta soltanto una scansione in formato PDF, senza un documento informatico sottoscritto digitalmente e senza le ricevute di accettazione e consegna.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e la cartella di pagamento è stata annullata. La Commissione ha ritenuto che l'estratto di ruolo, pur non essendo autonomamente impugnabile in quanto tale, potesse consentire l'impugnazione della cartella e del ruolo non validamente notificati, quando rappresentasse il primo atto attraverso cui il contribuente aveva conosciuto la pretesa tributaria. La notifica PEC è stata considerata invalida perché non risultava dimostrata la corretta esecuzione del procedimento e l'allegato era una semplice copia PDF, non un documento informatico firmato digitalmente, oltre alla mancata produzione delle ricevute PEC. Equitalia Servizi Riscossione S.p.A. è stata condannata al pagamento di 500 euro oltre eventuali oneri; le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate sono state compensate.
Norme richiamate
Norme sul contenzioso tributario relative agli atti impugnabili
Sono impugnabili, tra gli altri, il ruolo e la cartella di pagamento; gli atti diversi non sono autonomamente impugnabili. La mancata notificazione di un atto impugnabile consente di impugnarlo unitamente all'atto successivo notificato.
Il ruolo e la cartella sono atti impositivi impugnabili, mentre l'estratto di ruolo è soltanto un documento informativo. Tuttavia, il contribuente può utilizzare l'estratto di ruolo per contestare la cartella e il ruolo quando la cartella non sia stata validamente notificata e l'estratto costituisca il primo momento di conoscenza della pretesa.
Art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973
La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità del D.P.R. 68/2005, a mezzo posta elettronica certificata; non si applica l'art. 149-bis c.p.c.
La notificazione della cartella tramite PEC è ammessa, e per determinate categorie di soggetti è divenuta obbligatoria, ma deve comunque rispettare le regole tecniche e formali che garantiscono la certezza della conoscibilità dell'atto.
La notificazione può eseguirsi a mezzo posta certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, salvo espresso divieto di legge.
Secondo la decisione, il richiamo all'esclusione dell'art. 149-bis c.p.c. nella disciplina delle cartelle impedisce di notificare tramite PEC una mera copia informatica del documento cartaceo, imponendo la trasmissione del documento informatico originario conforme alle regole tecniche.
Art. 20, commi 1 e 1-bis, D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)
Il documento informatico formato e trasmesso secondo le regole tecniche è valido e rilevante agli effetti di legge; la sua idoneità a soddisfare la forma scritta è valutabile in giudizio.
Il documento informatico deve possedere caratteristiche tali da garantirne validità, integrità e riconducibilità. La semplice scansione PDF non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare tali requisiti.
Art. 20, comma 2, D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)
Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, nel rispetto delle regole tecniche, garantisce identificabilità dell'autore, integrità e immodificabilità.
La cartella notificata via PEC deve essere costituita da un documento informatico sottoscritto digitalmente, secondo la sentenza normalmente riconoscibile mediante file con estensione .p7m; il solo allegato PDF non firmato digitalmente è stato ritenuto inidoneo.
La ricorrente aveva contestato la mancata produzione della delega e la qualifica dirigenziale del delegante, ma la questione è stata assorbita perché il ricorso è stato accolto per l'invalidità della notifica PEC.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non costituisce normalmente un autonomo atto impositivo, ma può consentire di contestare la cartella e il ruolo quando il contribuente ne abbia avuto conoscenza per la prima volta tramite tale documento e deduca l'omessa o invalida notifica della cartella.
- La notifica di una cartella tramite PEC non è valida per il solo fatto che sia stata inviata da un indirizzo certificato: devono essere dimostrati il corretto procedimento notificatorio, le ricevute di accettazione e consegna e la conformità dell'atto trasmesso.
- La mera scansione PDF di una cartella cartacea può essere considerata insufficiente quando la disciplina applicabile richiede la trasmissione del documento informatico originario, sottoscritto digitalmente e integro.
- Quando la notifica della cartella è invalida, il contribuente può far valere tale vizio impugnando tempestivamente la pretesa non appena ne abbia conoscenza legale o documentale, evitando che l'amministrazione possa fondare la riscossione su un atto mai validamente portato a conoscenza.
- Se il giudice accoglie il ricorso sulla base di un vizio preliminare, come l'invalidità della notifica, le ulteriori contestazioni sulla delega, sulla relata o sul contenuto della cartella possono essere dichiarate assorbite e non esaminate.
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