Sentenza del 25/09/2017 n. 70 - Comm. Trib. Prov. Lodi
Irpef - Tassazione separata - Dichiarazione successione - Mancata notifica - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato affermato che, anche per i redditi soggetti a tassazione separata, l'Agenzia delle Entrate deve comunicare al contribuente l'esito della liquidazione automatizzata. La mancata comunicazione comporta la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo e degli atti conseguenti fondati su tale iscrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'iscrizione a ruolo e la relativa pretesa fiscale sostenendo che l'Agenzia delle Entrate non gli aveva previamente comunicato l'esito dell'attività di liquidazione svolta ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 600/1973, riguardante redditi soggetti a tassazione separata. La contestazione riguardava quindi la violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva e delle garanzie partecipative del contribuente.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La norma disciplina la liquidazione automatizzata delle imposte sulla base dei dati dichiarati. Secondo la decisione, l'esito della liquidazione deve essere comunicato al contribuente anche quando riguarda redditi soggetti a tassazione separata.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria liquida automaticamente un'imposta relativa a redditi soggetti a tassazione separata, deve comunicare al contribuente l'esito dell'attività prima dell'iscrizione a ruolo.
- L'omessa comunicazione non costituisce una mera irregolarità formale, ma può determinare la nullità dell'iscrizione a ruolo e degli atti successivi.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare se ha ricevuto la comunicazione dell'esito della liquidazione e, in caso contrario, contestare tempestivamente la validità della cartella o dell'atto di riscossione.
- La regola tutela il diritto del contribuente a conoscere la pretesa fiscale, correggere eventuali errori e fornire chiarimenti prima dell'avvio della riscossione.
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