Sentenza del 25/09/2017 n. 415 - Comm. Trib. Prov. Varese
Prelevamento somme eccedenti l'utile di competenza - Presunzione ricavi in nero - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa presunzione di ricavi non dichiarati è stata esclusa. Il fatto che la società avesse ottenuto credito bancario e che parte di tale provvista fosse stata utilizzata per i prelievi dei soci non consente di presumere automaticamente l'esistenza di ricavi occultati. Le scelte finanziarie dell'impresa non possono essere sindacate o trasformate in prova di evasione in assenza di ulteriori elementi concreti e concordanti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la pretesa di qualificare come ricavi non dichiarati le somme prelevate dai soci in misura eccedente l'utile di competenza. L'Amministrazione avrebbe fondato la presunzione anche sul fatto che la società, per effettuare tali prelievi, aveva fatto ricorso a linee di credito bancario. Il giudice ha ritenuto che il ricorso al credito e il successivo finanziamento dei prelievi costituiscano operazioni legittime e rientranti nella libera iniziativa imprenditoriale, non sufficienti, da soli, a dimostrare l'esistenza di ricavi in nero.
Massime di principio
- Il prelievo di somme da parte dei soci eccedenti l'utile di competenza non costituisce automaticamente prova di ricavi non dichiarati.
- Il ricorso al credito bancario e l'utilizzo delle somme finanziate per effettuare prelievi o distribuzioni ai soci sono operazioni finanziarie potenzialmente legittime e, da soli, non dimostrano evasione.
- L'Amministrazione finanziaria non può fondare una presunzione di ricavi in nero esclusivamente sulla sproporzione tra utili contabilizzati e somme prelevate: occorrono ulteriori elementi specifici, gravi, precisi e concordanti.
- Le scelte imprenditoriali e finanziarie rientrano nella libertà dell'impresa e non possono essere oggetto di ingerenza o censura fiscale senza una dimostrazione concreta dell'illecito.
- In situazioni analoghe, è opportuno distinguere tra la legittimità civilistica o finanziaria dei prelievi e la loro eventuale rilevanza fiscale, che deve essere provata autonomamente dall'Amministrazione.
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