Sentenza del 25/09/2017 n. 71 - Comm. Trib. Prov. Lodi
Registro - Applicazione dell'imposta - Atti dell'autorità giudiziaria - Decreto ingiuntivo - Atto di ricognizione del debito - Duplice tassazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato stabilito che la tassazione del decreto ingiuntivo, quale atto giudiziario, e quella della scrittura privata di riconoscimento del debito, quale atto presupposto enunciato nel provvedimento, non costituiscono duplicazione d’imposta. I due atti sono autonomamente rilevanti ai fini dell’imposta di registro e possono quindi essere tassati separatamente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente lamentava una duplicazione dell’imposta di registro, ritenendo che non fosse possibile tassare distintamente il decreto ingiuntivo e la scrittura privata di riconoscimento del debito utilizzata come presupposto per ottenere il provvedimento monitorio.
Norme richiamate
Disciplina dell’imposta di registro
Gli atti giudiziari e gli atti privati enunciati nel provvedimento possono essere soggetti a imposizione distintamente quando presentano autonoma rilevanza fiscale.
Disciplina degli atti giudiziari e dell’enunciazione
La pronuncia considera tassabile sia il decreto ingiuntivo sia la scrittura privata di riconoscimento del debito in esso richiamata, perché quest’ultima costituisce il presupposto dell’azione monitoria e non si confonde con il successivo provvedimento giudiziario.
Massime di principio
- La tassazione separata di un provvedimento giudiziario e dell’atto negoziale o dichiarativo che ne costituisce il presupposto non integra automaticamente una duplicazione d’imposta.
- Quando un atto privato viene enunciato in un provvedimento giudiziario e conserva una propria autonomia giuridica ed economica, può essere tassato distintamente dall’atto giudiziario.
- Per verificare se esista una duplicazione occorre confrontare i presupposti impositivi dei due atti, accertando se siano autonomi oppure se si tratti della mera ripetizione dello stesso fatto imponibile.
- Il riconoscimento di debito utilizzato per ottenere un decreto ingiuntivo non viene assorbito dal decreto: il primo fonda la pretesa creditoria, mentre il secondo rappresenta l’atto giudiziario con cui viene accordata la tutela monitoria.
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