Sentenza del 25/09/2017 n. 420 - Comm. Trib. Prov. Varese
Mediazione - Costituzione in giudizio - Termine 30 giorni - Perentorietà - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl termine di 30 giorni per instaurare il giudizio è stato ritenuto perentorio. Il suo mancato rispetto comporta l’inammissibilità del ricorso, anche qualora la parte resistente si sia costituita in giudizio e non abbia contestato tempestivamente la tardività. La costituzione del resistente, pertanto, non sana il deposito tardivo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il rispetto del termine per la costituzione in giudizio dopo la presentazione dell’istanza di mediazione tributaria. Il termine previsto dall’art. 22 del d.lgs. 546/1992 decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di mediazione. La questione centrale è stabilire se tale termine sia perentorio e se la costituzione della parte resistente possa sanare l’eventuale tardività del ricorso.
Norme richiamate
Art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Termine per instaurare la controversia innanzi alla Commissione tributaria provinciale
Il termine per la costituzione in giudizio è perentorio; dopo la mediazione, decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento.
Art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La presentazione dell’istanza di mediazione sospende l’instaurazione immediata del giudizio e determina il decorso del termine per ricorrere secondo le regole previste per la conclusione del procedimento di mediazione.
Massime di principio
- Quando la legge stabilisce un termine perentorio per la costituzione in giudizio, il suo mancato rispetto determina l’inammissibilità dell’atto, salvo specifiche ipotesi normative di rimessione in termini.
- In una controversia tributaria soggetta a mediazione, il termine per depositare il ricorso decorre dal giorno successivo alla scadenza del periodo concesso per concludere la mediazione, anche se questa non ha avuto esito positivo.
- La costituzione della parte resistente non può normalmente sanare la tardività di un ricorso soggetto a un termine perentorio.
- È essenziale calcolare il termine considerando la data di scadenza della mediazione, il giorno iniziale del termine e le eventuali regole sulla sospensione o proroga dei termini processuali.
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